Nel disegno di legge di bilancio 2026 si prevede che dal prossimo anno la scadenza per l’approvazione del bilancio consolidato, oggi fissata al 30 settembre dell’anno successivo a quello cui esso si riferisce, sarà posticipata a regime al 31 ottobre.
Si tratta senza dubbio di una buona notizia, visto che il termine attuale di fatto costringe gli operatori a reperire le informazioni e operare le scritture di preconsolidamento e di consolidamento vero e proprio in pieno periodo feriale.
Il consolidato deve riflettere la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del “gruppo” che fa capo all’ente locale, quale risultante dal complesso di transazioni intercorse, nel periodo di riferimento, con soggetti esterni, escludendo quindi le transazioni che sono rimaste circoscritte all’interno del “gruppo”, come ad esempio debiti e crediti reciproci, ovvero costi e ricavi ad essi correlati.
Nella maggior parte dei casi, l’operazione è neutrale, nel senso che l’elisione di una partita attiva è compensata dalla correlata elisione di una partita passiva. In alcuni casi, tuttavia, ciò non accade, il che richiede alcuni accorgimenti in sede di consolidamento.
Prima di arrivare a questo punto, però, occorre avere acquisito dai soggetti inclusi nel perimetro le necessarie informazioni. Ovviamente, occorre valutare tutte le complessità e criticità che sottendono ad un consolidamento tra soggetti che applicano principi contabili differenti con tempistiche di approvazione dei documenti di consuntivazione differenti.
Una volta acquisiti i dati, occorre procedere al confronto delle voci infragruppo correlate e all’analisi delle differenze emerse. Sulla base di tali analisi, con apposite scritture di rettifica, si procederà all’adeguamento dei bilanci dei soggetti al fine di renderli coerenti e confrontabili. Questa operazione è particolarmente importante date le peculiarità dei diversi principi e schemi adottati dai soggetti consolidati rispetto a quanto previsto dal dlgs 118/2011.
In particolare, è da evidenziare come la derivazione della contabilità generale dalla finanziaria possa comportare una distorsione nella rilevazione della competenza economica dei fatti di gestione laddove si applicano alcune regole particolari quali la ricognizione del costo in fase di impegno e il riaccertamento dei residui. Tali prescrizioni possono, infatti, generare un disallineamento con i soggetti che adottano la contabilità civilistica e che sono tenuti alla stretta osservanza del principio della competenza economica anche ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale. Le scritture di rettifica puntano proprio ad eliminare tale disallineamento, adeguando le risultanze contabili dei soggetti coinvolti secondo il principio della competenza economica. Questo passaggio si rende necessario per poter concludere il processo di consolidamento con la fase successiva di elisione delle partite infragruppo.
La terza fase, infine, che prevede l’elisione delle poste infragruppo, si traduce nella predisposizione di scritture in partita doppia aventi la finalità di elidere le voci di ricavo/costo e debito/credito corrispondenti dai bilanci dei diversi soggetti.
Sul metodo di consolidamento, la scelta non è libera, ma dipende dal tipo di partecipazione. Se quest’ultima è di controllo, occorre seguire il metodo integrale, altrimenti quello proporzionale.
Una volta completate le operazioni di preconsolidamento (uniformazione dei bilanci ed eliminazione delle partite intercompany), i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo devono essere aggregati voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri).
L’ITAS 12 cambierà le carte in tavola. Il nuovo principio afferente alla contabilità accrual si presenta come profondamente diverso dall’attuale allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011. Anche a livello terminologico le differenze sono notevoli.
In base all’allegato 4/4 gli enti distinguono il c.d. gruppo (dove rientrano tutti gli enti, organismi e società potenzialmente oggetto di consolidamento) dal c.d. perimetro (dove rientrano i soggetti effettivamente consolidati, a valle della verifica di rilevanza).
L’ITAS 12, invece, si riferisce al gruppo consolidato (o insieme di organismi rientranti nell’area di consolidamento) come l’insieme formato dall’amministrazione e dai suoi organismi oggetto di consolidamento, unificando i due concetti che fino ad oggi sono stati invece tenuti distinti anche ai fini della deliberazione preparatoria della Giunta.
Altra differenza sostanziale: l’allegato 4/4 espressamente dispone che sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione, mentre l’ITAS 12 esplicita la clausola solo per le partecipazioni in organismi titolari di affidamento diretto.
Ancora: l’ITAS 12 non disciplina in alcun modo l’iter amministrativo che conduce ad approvare il consolidato, né fissa la relativa scadenza.
È difficile capire il perché di queste lacune, che certamente richiederanno o di integrare il testo del principio o di applicare in via analogica la disciplina attuale. Sarebbe opportuno allineare fin da subito le due discipline, cogliendo l’occasione per operare qualche revisione, come quella riguardante l’assurdo meccanismo “a lotteria” per la scelta delle partecipazioni rilevanti fra quelle irrilevanti.
