Nemmeno le regioni possono disporre una copertura retroattiva dei debiti fuori bilancio.

Con la sentenza n. 51/2023, la Corte costituzionale ha censurato l’articolo 1 della legge della Regione Molise n. 4/2022 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, lettera e), del d.lgs. 118/2011, relativi al rimborso ai comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011). La norma ha disposto il…

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Con la sentenza n. 51/2023, la Corte costituzionale ha censurato l’articolo 1 della legge della Regione Molise n. 4/2022 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, lettera e), del d.lgs. 118/2011, relativi al rimborso ai comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011).

La norma ha disposto il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per circa 1,3 milioni di euro relativi al rimborso a vari comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del consiglio regionale 2011, stabilendo al comma 2 che i relativi oneri trovassero copertura nel bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, alla Missione 1, Programma 7, Titolo 1.

Tale previsione è stata riconosciuta in contrasto con il principio contabile dell’annualità del bilancio di cui all’articolo 3 del Dlgs 118/2011, con conseguente violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, sulla competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Secondo i giudici costituzionali, le risorse occorrenti per dare copertura ai debiti riconosciuti dovevano essere rinvenute nel bilancio di previsione dell’esercizio corrente e non sulla competenza di un esercizio ormai decorso.

Ciò è coerente anche con il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) secondo cui l’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta, comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.

Ricordiamo che solo i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all’esercizio in cui sono stati eseguiti. A tal fine, nel corso dell’esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l’ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento.

Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell’anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell’ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l’impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione.

Contestualmente all’approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l’effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell’esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio.

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