Nessun accesso civico generalizzato agli incentivi tecnici

Non è ammesso alcun accesso civico generalizzato agli atti di liquidazione degli incentivi tecnici, corrisposti nell’ambito degli appalti pubblici. Lo ha chiarito il Garante privacy nel parere n. 129 del 10 marzo 2025. Il caso affrontato Una Stazione appaltante aveva ricevuto un’istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto il provvedimento di approvazione delle modalità…

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Non è ammesso alcun accesso civico generalizzato agli atti di liquidazione degli incentivi tecnici, corrisposti nell’ambito degli appalti pubblici. Lo ha chiarito il Garante privacy nel parere n. 129 del 10 marzo 2025.

Il caso affrontato

Una Stazione appaltante aveva ricevuto un’istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto il provvedimento di approvazione delle modalità di ricognizione e le schede degli incentivi di liquidazione delle quote spettanti per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (oggi articolo 45 del nuovo codice) al personale dipendente dell’Amministrazione per Lavori-Servizi-Forniture, con le relative schede e prospetti riepilogativi di liquidazione con essi approvati.

L’Amministrazione aveva accolto l’accesso, trasmettendo il provvedimento richiesto, nonché – per motivi inerenti alla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 – il dettaglio anonimizzato degli incentivi lordi riconosciuti complessivamente agli aventi diritto per gli anni 2021-2023, in applicazione del regolamento dell’ente in materia di incentivi per funzioni tecniche, senza fornire le schede e i prospetti riepilogativi allegati al provvedimento stesso, in quanto contenenti i nominativi dei dipendenti percettori. 

Le valutazioni del Garante

Il Garante ha evidenziato che la disciplina statale in materia di trasparenza non prevede obblighi di pubblicazione in generale delle attività e ruoli svolti dai dipendenti pubblici o delle relative retribuzioni, fatta eccezione per soggetti che ricoprono specifici incarichi, quali ad esempio gli organi di vertice, i dirigenti, i consulenti, i collaboratori secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 33/2013. Per tali soggetti sussiste una specifica disciplina di settore che prevede specifici oneri di trasparenza fra cui la pubblicità dei relativi compensi connessi all’assunzione della carica e agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che per questi dati non è possibile richiamare alcun motivo di protezione dei dati personali.

Quanto. invece, ai dati personali riferiti a dipendenti e lavoratori, il Garante si era espresso con ampiezza di argomentazioni in numerosi casi sull’accesso civico ad attività lavorative, retribuzioni, buste paga, cedolini dello stipendio, tipologia contrattuale, costo ore lavorate, straordinari, valutazioni, progressioni economiche, ecc., ritenendo sussistere il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

In tale contesto, secondo l’Autorità, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, la Stazione Appaltante aveva correttamente respinto l’accesso civico ai documenti richiesti, che come visto contenevano dettagli relativi alle attività lavorative esercitate (partecipazione a procedure di appalto, tipologia di opera, servizio o fornitura seguita, ruolo svolto e qualifica rivestita) e alla retribuzione ricevuta, indicativa peraltro anche situazione economico-patrimoniale dei dipendenti.

La relativa ostensione infatti – tenendo conto della tipologia dei dati e delle informazioni personali ivi contenuti nonché il particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico – determinava un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei dipendenti controinteressati, i quali avrebbero potuto subire ripercussioni negative sul piano professionale, sociale e relazionale, esponendoli a possibili difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro e creando ingiustificati pregiudizi da parte di terzi esterni all’ambiente lavorativo, causando proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Secondo il Garante era, inoltre, necessario tenere conto anche delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei soggetti interessati e alla non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.). 

L’ostensione di dati di dettaglio dell’attività lavorativa era, inoltre, contraria al principio di minimizzazione dei dati laddove non “limitati a quanto necessario rispetto alle finalità” di trasparenza ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD.

Del resto, come evidenziato dalla Stazione Appaltante, “il diritto alla conoscibilità del richiedente è [stato] comunque garantito a mezzo del prospetto anonimizzato trasmesso in riscontro alla richiesta di accesso civico, nel quale è data evidenza di ciascun importo percepito e reso anonimo il nome del dipendente percettore, in applicazione del principio di minimizzazione dei dati indicato all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR)”.

Di conseguenza, era del tutto irrilevante la circostanza – rappresentata dal soggetto istante a sostegno della propria domanda – per la quale i nominativi dei RUP e delle altre figure tecniche coinvolte negli appalti della Stazione Appaltante fossero già pubblicamente disponibili nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Ciò in quanto, la disciplina di settore prevede specifiche regole di pubblicità e accesso ad alcune informazioni contenute nella BDNCP riferite alla stazione appaltante e al RUP incaricato (su cui non è possibile richiamare alcun motivo di protezione dei dati personali), ma in ogni caso, come ricordato anche dalla Stazione Appaltante nella richiesta di parere al Garante, tale conoscibilità non riguarda “eventuali altre figure aventi diritto, individuate nella procedura di affidamento (es. Direttore dell’esecuzione del contratto, Direttore Lavori, ecc.)”.

Conclusioni

Per completezza, il Garante ha rammentato che spetta all’amministrazione destinataria della richiesta di accesso civico – in base al principio di accountability/«responsabilizzazione» del titolare del trattamento (art. 5, par. 2 e 24, del RGPD) – valutare la possibilità di accordare un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, oscurando i dati e le informazioni che potrebbero consentire l’identificazione anche indiretta dei soggetti controinteressati. Ciò tenendo conto della possibilità di re-identificare gli stessi tramite i dati di contesto e le numerose informazioni di dettaglio eventualmente contenute nel documenti richiesti, nonché della possibilità per il soggetto istante (ma, dato il regime di pubblicità propria dell’accesso civico, anche per soggetti terzi come eventuali altri dipendenti) di incrociare e raffrontare i dati ottenuti con altre informazioni ausiliarie già conosciute anche da soggetti estranei o contenute in ulteriori banche dati. Al riguardo, il Garante ha rammentato che “per identificazione non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l’indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione”.

Il Garante ha, infine, rammentato che resta, in ogni caso, salva la possibilità per l’istante di eventualmente accedere ai documenti richiesti, laddove – utilizzando il diverso istituto dell’accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 – dimostri di essere titolare di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

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