Obbligo di astensione del pubblico funzionario.
La recente sentenza del Tar Lombardia – Milano, Sez. V- del 17 settembre 2025 n. 2945 riguarda la sussistenza o meno, in capo ad un funzionario del Comune, responsabile di una pratica edilizia, di astenersi dal trattare la medesima pratica, per grave inimicizia, ove sia stato destinatario, da parte della madre della parte istante, di una querela per il reato di omissione di atti d’ufficio.
La suindicata pronuncia ha ritenuto la non sussistenza in capo ad un funzionario del Comune, responsabile del procedimento amministrativo, avente ad oggetto l’adeguamento di una struttura edilizia costituita da un dehors esterno, l’obbligo di astensione, nel caso in cui sia stato destinatario, da parte della madre del soggetto diretto interessato nel procedimento stesso, di una querela per il reato di omissione di atti d’ufficio, per non aver tempestivamente evaso un’istanza di accesso agli atti.
L’obbligo di astensione di un pubblico funzionario per grave inimicizia – che nel caso in esame riguarderebbe peraltro un soggetto diverso (la madre) dal diretto interessato – sussiste solo quando l’inimicizia sia determinata da motivi di interesse personale estranei all’esercizio della funzione e non anche per ragioni attinenti al servizio, con la conseguenza che non può essere elemento sintomatico di una situazione di grave inimicizia nei confronti dell’incolpato la proposizione di denunce presentate per ragioni d’ufficio (Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 18 novembre 2024, n. 9237; TAR Lazio-Roma, Sez. I, sentenza 24 agosto 2023, n. 13417).
