Con il via libera all’intesa sul rinnovo relativo al triennio 2022-2024 si entra di fatto nella fase attuativa con conseguente obbligo per gli enti di approntare le necessarie variazioni di bilancio.
Trovandoci in una fase dell’esercizio finanziario molto vicina alla chiusura e nella quale in molti casi sono già stati chiusi i nuovi preventivi, non si tratta di un compito facile. Secondo il vigente ordinamento contabile (dlgs 118/2011) ed in virtù del principio della “competenza finanziaria potenziata”, infatti, è possibile stanziare ed impegnare negli appositi capitoli di bilancio gli aumenti contrattuali solo dal momento della sottoscrizione del contratto, da cui scaturisce il perfezionamento della relativa obbligazione giuridica.
Nelle more, si possono solo (e si dovrebbero) accantonare le relative risorse, per cui per applicarle sarà necessaria una variazione di bilancio. A complicare il quadro, però, c’è l’incertezza sui tempi dei successivi passaggi necessari per arrivare alla firma definitiva, che potrebbe essere apposta a ridosso della fine dell’anno o anche immediatamente dopo.
In questo contesto, è verosimile che il pagamento degli arretrati slitti al 2026, mentre gli enti dovranno comunque garantire l’adeguamento degli stipendi con i nuovi tabellari (mediamente 142 euro mensili lordi) entro 30 giorni.
Pertanto, è necessario verificare la capienza degli stanziamenti sia sull’annualità 2025 del vigente bilancio che sul preventivo 2026-2028 (il cui schema dovrebbe essere approvato entro il 15 novembre), mentre l’eventuale fondo accantonato dovrà essere riportato nel risultato di amministrazione presunto e applicato nel 2026 previa approvazione del relativo prospetto aggiornato ai sensi dell’art. 187, comma 3-quater, del Tuel.
Se, invece, gli arretrati dovessero essere pagati già quest’anno, la relativa variazione potrà essere approvata anche dopo il 30 novembre ed eventualmente in via d’urgenza da parte della giunta, ferma restando la necessità di ratificarla in consiglio entro il 31 dicembre.
Nella parte spesa occorre iscrivere l’importo da erogare nel rispetto della classificazione per missione, programmi e piano dei conti. Per gli arretrati sono previsti i codici “U. U.1.01.01.01.001” per il personale a tempo indeterminato, e “U.1.01.01.01.005” per quello a tempo determinato.
Ricordiamo che gli arretrati non incidono sui limiti di spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 della l 296/2006 e nemmeno sulla capacità assunzionale.
