Non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto previsto dall’articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), che quantifica la misura dell’accantonamento obbligatorio previsto dall’ultima manovra a carico degli enti locali a titolo di concorso alla finanza pubblica.
Gli importi per ciascun ente, però sono stati già da tempo determinati dal Mef, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche n proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato.
È stata definita anche la corretta codifica, che è quella della voce U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”. A questo punto si dispone di tutti gli elementi per adeguare i propri bilanci, senza necessità di attendere la pubblicazione, da cui formalmente decorreranno i 30 per costituire il fondo, da iscrivere nella missione 20 della parte corrente del bilancio di previsione.
La norma richiama la competenza del consiglio, ma si ritiene che, conformemente alle regole generali, il provvedimento possa essere approvato in via d’urgenza dall’organo esecutivo, con successiva ratifica consiliare.
Per gli enti in disavanzo alla fine dell’esercizio precedente, il fondo costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti in avanzo confluisce nella quota accantonata dell’avanzo, che potrà essere utilizzata per finanziare spesa di investimenti.
