Per gli enti locali una manovra sudoku

Il testo finale della manovra approvato dal Parlamento (legge n. 213/2023) ha alleggerito la spending review per gli enti locali, ma ha previsto un meccanismo di compensazione dei tagli molto complicato, che verosimilmente richiederà mesi per essere tradotto in numeri. La disciplina di riferimento è contenuta nei commi 506-510, inseriti durante il passaggio in Senato,…

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Il testo finale della manovra approvato dal Parlamento (legge n. 213/2023) ha alleggerito la spending review per gli enti locali, ma ha previsto un meccanismo di compensazione dei tagli molto complicato, che verosimilmente richiederà mesi per essere tradotto in numeri.

La disciplina di riferimento è contenuta nei commi 506-510, inseriti durante il passaggio in Senato, mentre sono rimasti invariati i commi 533-535, che prevedono un concorso alla finanza pubblica per complessivi 250 milioni annui (200 milioni a carico dei comuni e 50 per province e città metropolitane). 

In pratica, per ridurre l’impatto di tale misura, si prevede una redistribuzione delle risorse non utilizzate per l’emergenza Covid e per i fabbisogno energetici), che avrebbero dovuto essere acquisite al bilancio statale. Si tratta di 287 milioni di euro, che saranno così assegnati a tutti gli enti locali nell’arco di quattro anni (2024-2027).

La verifica finale delle certificazioni, secondo lo schema di decreto ministeriale approvato in Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre scorso, ha fatto emergere infatti 432 milioni di euro di eccedenze non utilizzate, relative sia al cd. fondone sia ai trasferimenti straordinari con specifica destinazione, a fronte di circa 145 milioni di euro necessari per gli enti in deficit che hanno manifestato maggiori fabbisogni da interventi straordinari (432-145=287). 

Come detto, però, a livello attuativo si innescherà un complesso dare-avere contabile. In primo luogo, occorrerà contabilizzare correttamente il taglio previsto dalla spending review, la cui dimensione sarà definita da un decreto del Ministero dell’Interno atteso per fine gennaio.

Sotto il profilo operativo, il taglio viene trattenuto dal Viminale sulle spettanze ovvero, in caso di incapienza, con le procedure di cui ai commi 128 e 129 della legge n. 228/2012.

Tuttavia, per espressa previsione, gli enti dovranno accertare per intero l’entrata iscrivendo in spesa l’ammontare del taglio (tra i trasferimenti allo Stato per provvedimenti di revisione della spesa), regolarizzando l’importo con apposito mandato di pagamento a valere sull’entrata.

La seconda partita riguarda gli effetti della regolazione finale dei fondi Covid. Per gli enti in “surplus finale”, le risorse ricevute in eccesso saranno acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell’interno sulle spettanze, ma anche in tal caso la contabilizzazione avviene al lordo con successivo regolarizzo.

Per gli enti locali con deficit di risorse, invece, le somme a conguaglio saranno erogate, entro il 30 aprile di ciascun anno, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027. Le disponibilità residue derivanti dalla regolazione finale saranno assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e città metropolitane, con decreto da adottare entro il 15 febbraio 2024. Il terzo livello riguarda i ristori specifici di spesa, oggetto come detto di una rideterminazione, per cui in alcuni casi gli enti potranno svincolare (in tutto o in parte) somme bloccate in avanzo.

Le risorse da restituire saranno acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, sempre mediante trattenuta sulle spettanze, anche in tal caso da accertare per intero con impegno di spesa della quota in eccesso  e mandato in quietanza di entrata ed eventuale applicazione. Come in precedenza, in caso di incapienza delle spettanze, si applicheranno i commi 128 e 129 della legge n. 228/2012

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