Perché il legislatore continua ad innalzare il tetto massimo alle anticipazioni di tesoreria?

Anche la legge di bilancio 2026 non si sottrae ad un evergreen delle ultime manovre (comprensive anche dei vari “milleproroghe”) ed interviene per elevare il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria a cinque dodicesimi delle entrate correnti (rispetto alla regola ordinaria dei tre dodicesimi) anche per il triennio…

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Anche la legge di bilancio 2026 non si sottrae ad un evergreen delle ultime manovre (comprensive anche dei vari “milleproroghe”) ed interviene per elevare il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria a cinque dodicesimi delle entrate correnti (rispetto alla regola ordinaria dei tre dodicesimi) anche per il triennio 2026-2028. In effetti, è ormai da diversi anni che l’eccezione è diventata regola.

Perché? La motivazione è più meno sempre la stessa: per agevolare il rispetto della tempestività dei pagamenti. In altri termini, per non penalizzare i fornitori gli enti possono indebitarsi (perché le anticipazioni sono a tutti gli effetti debito, sia pure a breve termine), facendosi ovviamente carico dei relativi interessi.

Si tratta di un palese cortocircuito, posto che, come la giurisprudenza contabile non manca di rilevare, il ricorso sistematico all’anticipazione di tesoreria per periodi non brevi e per importi significativi, rischia di trasformare questo istituto da strumento di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in una forma d’indebitamento vero e proprio, gestito in alternativa al debito commerciale.

Sempre secondo la Corte, questa operazione, quando si verifica senza soluzione di continuità, costituisce comportamento difforme dai criteri della sana e prudente gestione finanziaria e, per l’assenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, rappresenta un sintomo di violazione della “regola aurea” di destinazione dell’indebitamento alle spese d’investimento (art. 119, sesto comma, Cost.).

L’art. 222 del Dlgs 267/2000 e l’articolo 3, comma 17, della legge 350/2003 consentono il ricorso all’anticipazione di tesoreria, che come detto è una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, esclusivamente per «superare una momentanea carenza di liquidità» e finalizzato a fronteggiare improrogabili e, comunque, momentanee esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni.

Come se esce? A parere di chi scrive, solo facendo emergere le reali cause di ritardo dei pagamenti, che in estrema sintesi derivano da due fattori: 1) ritardi nell’erogazione dei trasferimenti da parte di altri livelli di governo; 2) disorganizzazione.

Solo escludendo il primo fattore (e la relativa riserva mentale del legislatore) si potrebbe finalmente togliere ogni alibi a chi invece rientra nella seconda casistica. E a quel punto elevare il limite alle anticipazioni di tesoreria diventerebbe superfluo. 

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