“Sottrarre Roma dal riparto del fondo di solidarietà comunale significa liberare risorse e rendere la perequazione più equilibrata e aderente alle esigenze reali dei territori”. Così ha commentato il Sottosegretario al Mef il penultimo passo prima di un traguardo a lungo inseguito.
Già con la riforma costituzionale del 2001 a Roma è stato riconosciuto (sulla falsariga di quanto accade per le capitali di molto altri Stati) uno status differenziato, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 114 alla legge.
Oggi la capitale si configura come un ente territoriale speciale, il cui ordinamento giuridico è fissato con legge ordinaria. Esso è stato formalmente istituito nel 2010, sulla base della disciplina transitoria dettata dall’art. 24 della legge n. 42/2009 e dispone di una speciale autonomia, statutaria, amministrativa e anche finanziaria.
In questa prospettiva, la fuoriuscita dai meccanismi del fsc rappresenta un logico corollario. Tale fondo nasce – in applicazione dell’art. 119, comma 3, Cost. – per garantire ai territori con minore capacità fiscale risorse adeguate a garantire il soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, con una logica quindi perequativa.
Oggi, peraltro, esso viene ancora alimentato, per i comuni, in modo orizzontale, attraverso il versamento di una quota dell’Imu, cui si aggiunge in modo verticale una quota statale a compensazione della cancellazione del prelievo sulle abitazioni principali. Il riparto avviene in parte su base storica e per una quota crescente di anno in anno in base al differenziale fra fabbisogni standard e capacità fiscali.
L’esclusione di Roma apre ovviamente nuovi scenari, ma è difficile pensare che per gli altri comuni possano arrivare pasti gratis. Il fsc non è attualmente (se non per una parte strettamente legata alle compensazioni Imu) un fondo verticale, per cui davvero non si comprende come gli altri comuni potranno trarre benefici significativi.
