Anche nel 2024 ricomincia il balletto dei termini di approvazione del Piao. L’Anac per l’ennesima volta interviene con un comunicato del Presidente, di discutibile contenuto.
Da un lato, l’autorità ricorda che “rimane fermo che il termine per l’adozione del PIAO 2024-2026 è il prossimo 31 gennaio, in conformità a quanto previsto dal legislatore”. E’ semplice e doveroso ricordare che detto termine del 31 gennaio rimane fermo non perchè sia l’Anac a stabilirlo o ricordarlo, ma perchè è appunto la legge, segnatamente l’articolo 6 del d.l. 80/2021 a stabilirlo.
Poi, il comunicato rivolge l’attenzione agli enti locali, per i quali “il termine ultimo per l’adozione del PIAO è fissato al 15 aprile 2024, a seguito del differimento al 15 marzo 2024 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 disposto dal decreto del Ministro dell’interno del 22 dicembre 2023”.
Poichè nel, Piao “va predisposta anche la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza”, si sottintendono due aspetti: in primo luogo slitta al 125 marzo anche la compilazione (aggiornamento) della sezione connessa all’anticorruzione; tale slittamento, tuttavia, vale solo per gli enti locali che si avvalgano della possibilità di approvare il bilancio entro il 15 marzo.
Sarebbe stato opportuno che l’Anac in maniera esplicita avesse evidenziato che non incorrono in sanzioni per ritardata approvazione del Piao, dato il rinvio dei bilanci, sottolineando, simmetricamente, la permanente scadenza del 31 gennaio 2024 per gli enti che abbiano approvato il bilancio di previsione entro il 31.12.2023 (l’Anac comunque richiama la delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 di approvazione del PNA 2022).
Col comunicato, l’Anac pare assumere posizione sul “mistero” che ormai da anni si porta dietro l’articolo 8, comma 2, del DM 132/2022 ai sensi del quale “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”. Il mistero è: il termine di adozione del Piao è di 30 giorni successivi alla concreta data di adozione del bilancio da parte dell’ente (sicchè, ad esempio, se l’ente lo approva poniamo il 15 febbraio 2024, deve adottare il Piao entro il 15 marzo 2024)? Oppure, il Piao deve essere adottato da tutti gli enti che che si avvalgano del rinvio entro la data unica del 15 aprile 2024, senza dare rilievo alla concreta data di approvazione?
L’Anac sempre propendere per la seconda soluzione, laddove afferma che “il termine ultimo per l’adozione del PIAO è fissato al 15 aprile 2024” in modo secco.
Nonè da nascondere che il testo dell’articolo 8, comma 2, del DM 132/2022 è sufficientemente ambiguo e sibillino, da poter legittimare entrambe le letture, entrambe sostenibili con buone argomentazioni, tra le quali, adesso,il comunicato del presidente dell’Anac è un elemento rilevante ai fini dell’adesione alla seconda.
Tuttavia, è oggettivamente paradossale che ancora alla quarta annualità di applicazione della riforma che ha introdotto il Piao (molto meno utile e rivoluzionario di quanto non sia stato narrato da troppi) ancora non si sia intervenuti a livello normativo per dipanare le nebbie dell’articolo 8, comma 2, del DM 132/2022. Un comunicato di un’authority, per quanto autorevole, non basta.
