Non cessa di far discutere la nuova classificazione dei comuni montani prevista dal DPCM attuativo dell’art. 2, co. 1, legge n. 131 del 2025.
Sono molti, infatti, gli enti esclusi dal nuovo elenco che hanno adito il giudice amministrativo lamentando, in definitiva, la privazione di una pluralità di benefici normativi, finanziari e amministrativi, nonché una significativa compromissione delle prospettive di sviluppo territoriale e di accesso ai fondi nazionali ed europei.
I ricorsi si fondano su una duplice linea di illegittimità: (i) vizi propri della legge n. 131/2025, di rango costituzionale ed eurounitario; (ii) vizi derivati e autonomi del DPCM attuativo, sotto il profilo procedimentale, istruttorio e della ragionevolezza. È altamente probabile, quindi, che la questione finisca alla Corte costituzionale, cui spetterà dipanare questa complicata matassa.
Fra i tanti rilevi mossi dai ricorrenti, si segnala quello riguardante la lamentata lesione di situazioni consolidate di affidamento qualificato maturato nel tempo da enti locali e operatori economici, senza prevedere misure transitorie o compensative, con conseguente violazione dei principi di certezza del diritto e buon andamento (art. 97 Cost.).
Si tratta di un vizio in cui sempre più di frequente il legislatore (statale ma anche regionale) incappa, non preoccupandosi dell’impatto delle proprie decisioni sui destinatari.
Sono lontani i tempi in cui andava di moda l’AIR e la VIR, ossia proprio le tecniche di misurazione degli effetti di una determinata disciplina sui soggetti cui essa si applica. La nuova classificazione (come tutte le classificazioni) non è in sé giusta o sbagliata, ma può diventare penalizzante se non adeguatamente accompagnata nella sua applicazione.
