Con una serie di comunicati pubblicati dalla Direzione centrale per la Finanza locale il Ministero dell’Interno ha informato i soggetti attuatori degli interventi Pnrr dal medesimo gestiti che procederà al trasferimento delle erogazioni secondo un ordine di priorità specifico delle singole fonti di finanziamento.
Difatti, verrà erogata per prima la quota a valere sui c.d. fondi RRF (Recovery and Resilience Facility), ossia appunto quelli che finanziano gli interventi che sono rimasti (anche dopo le rimodulazioni) all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La seconda priorità riguarda le quote a valere sui fondi PNC (Piano Nazionale Complementare), mentre in terza fila ci sono le quote a valere sui fondi di bilancio dello Stato. In fondo, come quarta priorità, troviamo il Foi (Fondo per l’avvio delle opere indifferibili), le cui richieste saranno istruite soltanto a seguito della definitiva erogazione delle risorse seguendo l’ordine sopradescritto.
Il criterio di priorità sopra indicato, precisa il Ministero, si applicherà a tutte le tipologie di richieste di erogazione previste dalla normativa vigente, comprese le anticipazioni, i trasferimenti intermedi e i saldi finali.
Si tratta di una scelta che probabilmente si giustifica alla luce della numerosità dei finanziamenti gestiti dal Viminale, ma che cozza con la normativa generale e con quella specifica del Pnrr.
Sotto quest’ultimo profilo, in base al nuovo circuito finanziario definito dal decreto Mef 6 dicembre 2024, tutti i pagamenti di RRF dovrebbero avvenire entro 30 giorni dalla richiesta e la stessa tempistica dovrebbe applicarsi al FOI, che ne mutua le stesse regole. Ma più in generale, nell’ordinamento continua ad essere vigente l’art. 44 (Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni) del dl 66/2014, fra l’altro recentemente modificato, che impone il pagamento a 30 giorni (prima erano 60) di tutti i trasferimenti.
La norma recita: “Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro trenta giorni dalla definizione delle condizioni per l’erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell’erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di trenta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell’attività ordinaria”.
È chiaro che per molti soggetti attuatori sarà difficile se non impossibile onorare le fatture a 30 giorni se i trasferimenti di cui è beneficiario vengono erogati con tempi eccessivamente lunghi, vanificando peraltro proprio une delle riforme più importanti dello stesso Pnrr, che impone di eliminare i pagamenti lumaca.
L’orientamento restrittivo del Ministero dell’Interno è stato peraltro recepito dal recente dl 95/2025 (art. 1), creando un cortocircuito normativo nel quale, come sempre, i Ministeri faranno come pare a loro.
Viene in mente, al riguardo, al scena del film in cui Alberto Sordi veste i panni del marchese del Grillo e decide arbitrariamente se, quando e finanche quanto pagare il malcapitato ebanista Aronne Piperno.
