Pnrr, anticipazioni col contagocce. I soggetti attuatori faticano a districarsi fra norme diverse per ottenere la liquidità necessaria nella fase realizzativa degli interventi finanziati.
Già in base alle norme originarie emanate per dare attuazione al Piano era prevista la possibilità di richiedere importi più alti del 10%, ma era confinata ad eventi eccezionali.
In particolare, per i progetti c.d. nativi viene in considerazione l’art. 2 del dl 21/10/2021, secondo cui “L’importo dell’anticipazione può essere maggiore al citato 10 per cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall’amministrazione titolare dell’intervento”.
Per i progetti in essere, invece, si applica l’art. 9, comma 6, del dl 152/2921, come modificato dal dl 13/2023, che esplicitamente consente agli attuatori di fare richiesta direttamente al Mef.
È evidente, però, che l’esigenza di disporre di una provvista di liquidità adeguata è trasversale e non distingue fra progetti e in essere. E soprattutto non è confinata a situazioni eccezionali, ma è spesso la regola, specialmente per i piccoli comuni.
In tal senso, la circolare della Ragioneria generale dello Stato, pur confermando ovviamente il quadro normativo, ha chiarito bene che anche sui progetti nativi “rientrano tra i casi eccezionali le richieste di maggiorazione dell’anticipazione legate alle esigenze di cui al comma 18, dell’articolo 35 del d .lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni (anticipazione all’appaltatore), nonché le richieste di erogazione in favore di interventi che prevedono aiuti e fondi a leva. Ne consegue che i soggetti attuatori, possono beneficiare di anticipazioni superiori alla quota del 10 per cento sulla base di una apposita richiesta motivata dalla necessità di far fronte alle esigenze di cassa derivanti dalla modalità con cui l’intervento deve essere realizzato, come nel caso, si ribadisce, di applicazione del citato comma 18, dell’articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016 (anticipazione all’appaltatore)”.
In tali casi, la maggiore anticipazione può essere richiesta e deve essere concessa, sia su richiesta dell’amministrazione titolare che del soggetto attuatore.
Ad oggi, è stata implementata su Regis solo la funzione per la presentazione delle richieste relative ai progetti in essere, con al circolare Rgs 25/2023. La richiesta deve essere inserita su REGiS nella sezione “Anagrafica progetto” – sottosezione “Gestione Richieste di erogazione in Anticipazione”, inserendo le seguenti informazioni:
– importo dell’anticipazione richiesta;
– importo eventualmente già ricevuto dall’Amministrazione titolare della misura Pnrr di riferimento;
– estremi completi del conto su cui devono essere versati i fondi (di default quello di tesoreria o bancario per chi né è provvisto);
– motivazione della richiesta. Al riguardo, la circolare precisa che è necessario indicare anche i motivi per cui non è possibile attivare il trasferimento ordinario a carico dell’Amministrazione titolare della misura, ivi compresi gli estremi di eventuali precedenti richieste rimaste senza esito.
L’Ispettorato generale per il Pnrr, acquisita la richiesta, procederà alla tempestiva istruttoria della stessa in raccordo con l’Amministrazione centrale titolare della misura, che dovrà indicare il capitolo di spesa del proprio stato di previsione su cui il progetto insiste e fornire il nulla osta per l’anticipazione.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Ispettorato generale per il Pnrr, previa acquisizione del parere favorevole dell’Ispettorato generale del Bilancio del Dipartimento RGS che verifica la disponibilità degli stanziamenti che consentono di estinguere entro l’anno l’anticipazione, provvederà a effettuare il pagamento in favore del Soggetto attuatore, dandone comunicazione all’Amministrazione centrale titolare della misura, anche ai fini degli adempimenti di competenza in vista del successivo reintegro al fondo Next Generation UE degli importi anticipati.
Una volta effettuata l’operazione di erogazione, lo stato della richiesta sul sistema ReGiS assumerà la dicitura “pagata”. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’Ispettorato generale per il Pnrr rifiuterà la richiesta di anticipazione sul sistema ReGiS e provvederà a darne tempestiva comunicazione al Soggetto attuatore, modificando lo stato di lavorazione della pratica sul sistema in “rifiutata”.
Per i progetti nativi, invece, occorre ancora rivolgersi all’amministrazione titolare e (si ritiene) anche allo stesso Mef. È importante che tali richieste vengano evase rapidamente, perché in mancanza l’attuazione degli interventi potrebbe essere fortemente rallentata.
