Pnrr: bilanci in tilt per le anticipazioni contrattuali

Pnrr, gli esborsi per le anticipazioni contrattuali rischiano di mettere in crisi molti enti locali. Sono numerosi infatti i soggetti attuatori che stanno iniziando a misurarsi con significativi problemi di cassa innescati dal mancato o tardivo versamento degli acconti e/o dalla contestuale partenza della fase esecutiva. In particolare, su importi consistenti di lavori la richiesta…

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Pnrr, gli esborsi per le anticipazioni contrattuali rischiano di mettere in crisi molti enti locali. Sono numerosi infatti i soggetti attuatori che stanno iniziando a misurarsi con significativi problemi di cassa innescati dal mancato o tardivo versamento degli acconti e/o dalla contestuale partenza della fase esecutiva.

In particolare, su importi consistenti di lavori la richiesta dell’anticipazione contrattuale in molti casi rischia di essere insostenibile. L’anticipazione, fissata dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/206, al 20% del prezzo dell’appalto viene riconosciuta all’appaltatore per far fronte alle spese necessarie all’avvio del contratto.

Essa è obbligatoria e non può essere rateizzata se non nei casi di contratti pluriennali nel settore della difesa e della sicurezza. Ma non è purtroppo il nostro caso.  Lo ha chiarito l’Anac con la Delibera n.325 del 13 luglio 2022 approvata per far fronte ad alcuni dubbi interpretativi sorti a seguito delle modifiche del Codice appalti che riguardano proprio l’istituto dell’anticipazione del prezzo. Secondo Anac, “La norma (…) non prevede alcuna limitazione in ordine alla natura delle prestazioni. Inoltre, la stessa non effettua alcun riferimento alla finalità dell’anticipazione, né richiede, alle stazioni appaltanti, alcuna valutazione in ordine alla sussistenza, in concreto, del bisogno di liquidità immediata per avviare la prestazione. Può ritenersi, quindi, che tale esigenza sia stata valutata ex ante dal legislatore come sussistente e meritevole di tutela in ogni caso e in relazione a tutte le tipologie di contratto. Alla luce di quanto sopra, non è consentito alla stazione appaltante di escludere l’anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18 del Codice, per alcuni appalti di servizi e forniture sulla base di interpretazioni che non trovano riscontro nel dato normativo di riferimento. Da ciò deriva che il relativo importo deve essere già contemplato nel quadro economico dell’intervento. Come chiarito dalla Corte dei Conti – Piemonte, la stazione appaltante, non potendosi sottrarre all’obbligazione descritta, dovrà procedere ad un’attenta attività di programmazione complessiva in modo da garantire il corretto appostamento in bilancio (delibera 15 giugno 2020, n. 67”.

Invece, la maggiorazione al 30% introdotta dal Decreto Rilancio è meramente eventuale e subordinata alle disponibilità in bilancio delle risorse necessarie.

È quindi necessario valutare la propria capacità di cassa nel medio periodo ed eventualmente attivare l’anticipazione nella misura massima consentita di 5/12.

Laddove ciò non fosse sufficiente, si aprirebbe un difficile impasse risolvibile solo con il corretto innesco del circuito economico-finanziario Pnrr, previo confronto con la o le amministrazioni responsabili di misura (che in casi eccezionali possono concedere anche un acconto in misura superiore al 10%) Non pare, infatti, percorribile la strada di sottoscrivere altri strumenti di liquidità. 

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