La Faq Rgs n. 2 della Ragioneria generale dello Stato sul Pnrr ha chiarito che eventuali cofinanziamenti devono essere dichiarati in sede di presentazione della proposta progettuale ed indicati in sede di approvazione del progetto per poi essere tracciati nei successivi atti amministrativo/contabili di progetto.
L’importo del cofinanziamento, quindi, deve essere definito in sede di indicazione del costo di progetto ammesso in quota parte sulle risorse del Pnrr e in quota parte su altre fonti. L’indicazione della ripartizione pro-quota su più fonti di finanziamento della spesa sostenuta si ritiene necessaria in sede di rendicontazione e può essere dimostrata con l’indicazione della copertura finanziaria pro-quota negli atti amministrativo/contabili a supporto dei mandati di pagamento e con la produzione di idonea documentazione (es. atti/provvedimenti di riconduzione, relazioni etc).
Il rapporto fra finanziamento Pnrr e cofinanziamento indicato nella proposta progettuale può variare nello sviluppo progettuale (sia perché il cofinanziamento aumenta sia perché si riduce), ma tale evenienza deve essere comunicata all’amministrazione responsabile che dovrà approvarla.
La percentuale da considerare, quindi, è quella in vigore al momento della rendicontazione, per cui se la variazione è stata approvata ed è stata effettuata la modifica su Regis la percentuale sarà quella variata. E’ ragionevole che il quadro complessivo del cofinanziamento sia definito una volta per tutte e prima dell’avvio della gara (non sono immaginabili più variazioni in corsa).
La necessità di mantenere la ripartizione in sede di rendicontazione ha impatto sulla gestione del bilancio poiché occorre registrare i movimenti contabili su capitoli (o articoli) diversi (quelli Pnrr e quelli di cofinanziamento).
Tale impostazioni tuttavia presenta notevoli criticità quando il cofinanziamento è rappresentato, in tutto o in parte, da un mutuo. Posto che ovviamente il mutuo deve essere autorizzato fin dall’attivazione dell’investimento, anticiparne l’attivazione ed il “tiraggio” quando l’ente dispone ancora di altre risorse disponibili a valere sul finanziamento può esporlo ad esborsi in conto interessi che potrebbero essere differiti e ridotti.
Il tema riterrebbe una riflessione a livello centrale.
