Porte girevoli tra incarichi politici e dirigenziali locali: la lotta al conflitto di interessi ammaina bandiera. La Storia non insegna

Uno dei principali conflitti di interesse, anzi dei giganteschi conflitti di interesse che affliggono in particolare le amministrazioni regionali e locali, è la debolezza estrema degli organi di governo in rapporto ai potentati locali. Questi ultimi, composti da titolari di imprese particolarmente forti nel territorio perchè di rilevanza nazionale o internazionale, o anche solo perchè…

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Uno dei principali conflitti di interesse, anzi dei giganteschi conflitti di interesse che affliggono in particolare le amministrazioni regionali e locali, è la debolezza estrema degli organi di governo in rapporto ai potentati locali.

Questi ultimi, composti da titolari di imprese particolarmente forti nel territorio perchè di rilevanza nazionale o internazionale, o anche solo perchè costituenti un oligopolio locale, ma anche solo perchè molto forti elettoralmente (si pensi alla lobby dei tassisti), riescono a livello regionale, provinciale e comunale ad influenzare le scelte strategiche ed operative molto di più che al livello nazionale, ove le influenze si annacquano e i poteri in qualche modo riequilibrano.

E’ perfettamente noto da sempre che l’esercizio del potere di parte, quello che genera i conflitti di interesse tra bene pubblico e interessi privati, è figlio non solo di reati corruttivi o di, appunto, estrema influenzabilità di componenti di organi di governo troppo legati al consenso dei potentati per poter amministrare con equilibrio, ma anche del “governo degli uomini”.

In altre parole, è fondamentale per i potentati, ma in generale per la costruzione di un sistema nel quale gli interessi specifici di alcune parti possa costantemente orientare le scelte di governo, che non solo gli organi di governo, ma anche i vertici tecnici, siano composti appunto da persone o fin troppo sensibili all’influenza dei potenti, o che siano strettamente collegate e connesse con queste e col sistema stesso.

Lo sappiamo sin dal medio evo: la saga della famiglia Medici ne è la lampante evidenza storica.

Quando i banchieri Medici, alla fine del ‘300, a conclusione di una fase tumultuosa di crisi connessa anche ad insolvenze delle corone alle quali avevano prestato denaro, compresero che occorreva influenzare le scelte della repubblica Fiorentina per riportare l’economia verso la crescita e l’accettazione del capitalismo, anche a costo di irrigidire le tasse per il popolo, decisero di incidere in maniera sistemica sulle istituzioni.

In particolare, il vero fondatore del potere della dinastia, Cosimo il Vecchio, assunse di fatto un vero e proprio potere da Signore o Duca, senza mai, tuttavia, acquisire il titolo o provare a modificare le regole istituzionali. Cosimo, semplicemente, riuscì ad introdurre persone di strettissima fiducia ed osservanza nelle istituzioni repubblicane, portatrici dirette delle istanze e decisioni politiche ed economiche di convenienza della famiglia.

La lungimiranza di Cosimo, il figlio Piero il gottoso e soprattutto il nipote Lorenzo, diedero decenni di prosperità, per quanto senza spegnere i conflitti sociali e tra potentati (si pensi alla “congiura dei Pazzi”).

Ma, inevitabilmente, qualche decennio dopo la morte di Lorenzo, si passò realmente alla concentrazione del potere e al dispotismo del Granducato di Cosimo I.

L’insegnamento della storia, come sempre, serve a poco. Nessuno, è evidente, è intenzionato a modificare l’assetto ordinamentale delle regioni e degli enti locali e tornare a ducati e granducati, anche per l’assenza di un Imperatore che conceda tali privilegi.

Tuttavia, famiglie influenti, quelle che sono al vertice di industrie, associazioni imprenditoriali, grandi catene sanitarie o alberghiere o dell’alimentare, o delle costruzioni edili, hanno bisogno di istituzioni locali inclini ad assecondare le loro istanze: dalla costruzione compulsiva di grattacieli per “ristrutturare” casette di due piani, al consumo di suolo per nuovi centri commerciali e insediamenti vari.

Ora, in un sistema democratico le forze di governo vanno e vengono, perchè sono gli elettori a decidere i propri rappresentanti.

Lo sforzo di ogni potentato è, quindi, quello di presentarsi mellifluo ed accattivante agli occhi di ogni forza politica di volta in volta al governo, anche se di orientamento non necessariamente coincidente con le idee politiche del potentato medesimo.

Pensiamo a quanto tale sforzo di persuadere, convincere, indicare la strada, fare pressioni o anche, nel peggiore dei casi, lusingare o ricattare, risulterebbe meno rilevante e difficoltoso, se si potesse contare sulle “porte girevoli”, cioè sulla possibilità che quel politico che a suo tempo, nell’ambito del suo ruolo operativo entro gli organi istituzionali aveva mostrato fedeltà o sensibilità o anche solo funzione gregaria, può garantire una presenza ulteriore e a tempo prolungato nelle istituzioni, passando dal ruolo di rappresentante eletto, a quello di tecnico dell’apparato amministrativo.

Agendo con maestria mediante il conferimento di incarichi a contratto e successive “stabilizzazioni”, le porte girevoli divengono ancora più scorrevoli e veloci.

Il che favorisce la possibilità per ciascun gruppo politico di “piazzare” in modo durevole nell’apparato amministrativo di vertice persone guidate “in quota”, per poter continuare a contare sul loro operato anche nel caso di cambio della guida politica a seguito di elezione.

Tutti conoscono bene questi meccanismi, per prime le istituzioni internazionali che alcuni decenni fa hanno costruito le basi per indurre il nostro Paese ad adottare sistemi di contrasto alla corruzione ed al conflitto di interessi, poi sfociati nella legge 190/2012 e ulteriori norme da essa sorrette, come il d.lgs 39/2013.

Tutti, per altro, si avvedono che tale sistema è, però, prevalentemente un Moloch burocratico, composto di adempimenti formali infiniti, caratterizzato da molteplici studi e convegni autoreferenziali, ma sul piano pratico del tutto incapace di garantire realmente una difesa contro i conflitti di interessi.

La legge 122/2025 che abolisce l’articolo 7 del d.lgs 39/2013, volto ad evitare le porte girevoli tra politica locale ed incarichi dirigenziali è, in fondo, la testimonianza che ormai nemmeno più il lavacro delle norme e degli adempimenti formali si ritiene utile: il conflitto di interessi c’è sempre stato, c’è e tanto vale eliminare in radice norme che sia pure in modo solo flebile possano anche solo stigmatizzarlo.

Non dovrebbe sfuggire che tutto questo sta accadendo mentre si riforma l’accesso alla dirigenza, espandendo le modalità di reclutamento senza concorso pubblico.

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