Progetti de finanziati dal Pnrr, il regime rimane lo stesso

Con una faq (la n. 9) la Ragioneria generale dello Stato ha fornito alcune importanti precisazioni rispetto agli effetti dello stralcio dal Pnrr di alcune misure. Per i relativi interventi, precisa l’art.  12 del D.L. 19/2024, continuano ad applicarsi le norme di semplificazione, di natura procedurale e contabile già previste in precedenza.  Secondo la Rgs,…

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Con una faq (la n. 9) la Ragioneria generale dello Stato ha fornito alcune importanti precisazioni rispetto agli effetti dello stralcio dal Pnrr di alcune misure. Per i relativi interventi, precisa l’art.  12 del D.L. 19/2024, continuano ad applicarsi le norme di semplificazione, di natura procedurale e contabile già previste in precedenza. 

Secondo la Rgs, i soggetti attuatori non sono tenuti al rispetto dell’obbligo di pubblicità e informazione (il che significa, in soldoni, che non sono più obbligati a mettere i loghi “Next generation UE” sui provvedimenti), ma continuano ad essere tenuti all’obbligo di perimetrazione e tracciabilità, a livello gestionale, assolto con l’integrazione della descrizione dei capitoli e/o degli articoli con la sola indicazione del CUP anche per favorire l’attività di controllo.

A ben vedere,  è difficile configurare gli obblighi di tracciabilità con misure di semplificazione, ma tant’è.

Nulla dice invece la faq rispetto all’applicabilità dell’art. 15, comma 4, del D.L. 77/2021, che consente di accertare i contributi in entrata in base al cronoprogramma di spesa, in deroga al punto 3.6 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011. In tal caso, invece, si tratta certamente di una norma semplificatoria, per cui propendiamo per la sua applicabilità agli interventi fuoriusciti. 

La faq precisa, anche se non ce ne sarebbe bisogno, che gli enti devono continuare ad accertare per cassa gli acconti e a classificarli come trasferimenti da Ministeri e ad imputare le successive erogazioni, a rendicontazione, nel rispetto delle specifiche indicazioni sul cronoprogramma dei lavori fornito dalle Amministrazioni centrali titolari.

Provvedono inoltre ad allineare, se necessario, le imputazioni dei propri cronoprogrammi attuativi, nelle proprie scritture contabili, per adeguarle alle nuove scadenze previste dall’Amministrazione centrale titolare.

La faq 7, invece, evidenzia che gli attuatori sono tenuti ad alimentare il sistema Regis nel rispetto delle indicazioni di dettaglio fornite dalle Amministrazioni centrali titolari anche per gli interventi in tutto o in parte stralciati.

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