Quando svincolare il fgdc? Forse si avvicina la soluzione dell’equivoco

Saranno la Sezione delle autonomie o le Sezioni riunite in sede di controllo a mettere (si spera) la parola fine alla telenovela sullo svincolo del fondo garanzia debiti commerciali (fgdc). Il comma 863 della legge n. 145 del 2018 prevede testualmente che quest’ultimo “è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni…

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Saranno la Sezione delle autonomie o le Sezioni riunite in sede di controllo a mettere (si spera) la parola fine alla telenovela sullo svincolo del fondo garanzia debiti commerciali (fgdc).

Il comma 863 della legge n. 145 del 2018 prevede testualmente che quest’ultimo “è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859” (ossia, come noto, avere un indicatore di ritardo nei pagamenti nullo o negativo e avere ridotto l’ammontare dei debiti commerciali. 

Secondo l’art. 12 delle Preleggi, “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

Eppure anche in questo caso c’è chi legge il chiarissimo inciso “nell’esercizio successivo” come se volesse dire “nel secondo esercizio successivo”, obbligando gli enti a conservare l’accantonamento disposto (ad esempio) nel 2023 fino al 2025 anche se nel 2024 sono state rispettate le sopra richiamate condizioni. 

Tale tesi, palesemente errata, è stata ora rimessa al vaglio delle istanze superiori dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche (deliberazione n. 92/2025) insieme a quella più estensiva che la stessa Sezione rimettente mostra di condividere in quanto più aderente al dettato normativo (e per di più avallata anche dalla circolare RGS del 7 aprile 2022, n. 17). 

Davvero non si comprende perché privare gli enti della disponibilità di risorse quando è acclarato che sono venuti meno i presupposti cui la legge collega l’obbligo di accantonamento (al netto del fatto che spesso la misura è insensata comunque). 

Consideriamo, infine, che gli enti potrebbero avere già altre quote accantonate in anni passati che, secondo la tesi più restrittiva, resterebbero bloccate altri 12 mesi sine titulo.

Speriamo che ora questa ennesima vicenda trovi la conclusione che merita. 

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