Quel pasticciaccio brutto del bonus sociale rifiuti

Se c’è un esempio paradigmatico di come (non) bisognerebbe gestire un beneficio fiscale, ecco a voi il bonus sociale rifiuti, introdotto dall’articolo 57-bis del Dl 124/2019 e dal Dpcm 21/01/2025. Come ben raccontato da Stefano Baldoni nell’articolo “Orientamenti applicativi del bonus rifiuti secondo Arera” pubblicato su Il Sole 24Ore. In estrema sintesi, il semplice iter…

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Se c’è un esempio paradigmatico di come (non) bisognerebbe gestire un beneficio fiscale, ecco a voi il bonus sociale rifiuti, introdotto dall’articolo 57-bis del Dl 124/2019 e dal Dpcm 21/01/2025.

Come ben raccontato da Stefano Baldoni nell’articolo “Orientamenti applicativi del bonus rifiuti secondo Arera” pubblicato su Il Sole 24Ore. In estrema sintesi, il semplice iter sarà il seguente: si parte dalle Dsu (dichiarazioni sostitutive uniche) con cui l’Inps individua i nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità economica; il relativo elenco è trasmesso al Sii (sistema informativo integrato), che a sua volta gira le informazioni a Sgate (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche, gestito dall’Anci), che a sua volta le trasmette ai gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (di solito i comuni), individuati tramite Atrif (Anagrafica territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani).

In questa sorta di fiera dell’Est dell’acronimo, i comuni dovranno come sempre fare il lavoro sporco, ossia verificare le condizioni oggettive del beneficio (esistenza di un’utenza intestata a uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare agevolabile trasmesso dall’Inps, verifica che la tipologia di utenza agevolabile sia domestica, regolarità dei pagamenti).

Come eufemisticamente scrive Baldoni, il sistema è “complesso”, per non dire più prosaicamente barocco. Un esempio? Eccolo, sempre con le parole di Baldoni: “se un nucleo vive nel comune A e presenta una Dsu nel marzo 2026 e successivamente si trasferisce nel comune B ad agosto 2026, Sgate invierà il flusso dati al gestore del comune A (riportato nella Dsu), il quale non potrà erogare l’agevolazione, poiché non c’è più l’utenza attiva, ma potrà quantificare l’ammontare dell’agevolazione spettante, in base alla Tari/tariffa dovuta nel 2026. In questi casi (cessazione utenza o decesso dell’intestatario) l’Autorità è orientata a prevedere che il gestore competente nel 2026 invii l’esito delle verifiche e la quantificazione del bonus per l’anno 2026, nonché il nuovo indirizzo del nucleo familiare (presupponendo che il soggetto beneficiario abbia adempiuto a quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, lettera c, del Tqrif, in base al quale nel modello di cessazione dal servizio l’utente deve indicare il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica). In questo caso il bonus è effettuato con l’emissione di un bonifico domiciliato. Se l’indirizzo della nuova abitazione non fosse reperibile potrebbe essere stabilito che il bonifico sia effettuato solo a seguito di presentazione di reclamo dell’utente presso lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente. In alternativa, potrebbe stabilirsi che l’agevolazione sia erogata direttamente dal gestore territorialmente competente per l’anno a, mediante emissione di un assegno o con bonifico o accredito diretto in conto, se noto”.

Sembra uno di quei giochi enigmistici nei quali occorre individuare l’uscita dal labirinto. Invece è (purtroppo) una legge dello Stato. 

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