È in corso di pubblicazione il decreto attuativo dell’art. 18-quinquies del dl 113/2025, che ridisegna il circuito finanziario del Pnrr previsto dal dm 11 ottobre 2021.
Mentre quest’ultimo prevede la giustificazione puntuale di ogni voce di costo sostenuta, il nuovo decreto prevede che, ai dell’erogazione, siano sufficienti la richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall’ente e l’aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS ovvero l’impegno ad effettuarlo entro i 60 giorni successivi al trasferimento. Ciò fino a concorrenza del 90 per cento dell’assegnazione previa semplice verifica formale della regolarità della richiesta.
Molto light anche le modalità previste anche ai fini del pagamento del saldo finale: sebbene in tal caso, le amministrazioni centrali debbano controllare anche la documentazione giustificativa delle spese dichiarate (al fine di accertarne la correttezza e l’ammissibilità, oltre che di verificare il rispetto degli altri obblighi a carico del soggetto attuatore) ciò avverrà solo a campione e quindi non in modo massivo. I controlli a campione sono finalizzati a produrre le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all’Unione europea, per cui gli attuatori sono tenuti a conservare, anche in formato digitale, la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell’intervento.
Il termine di 30 giorni per il pagamento potrà essere interrotto laddove siano richieste integrazioni, che dovranno essere fornite entro 10 giorni.
La nuova procedura si applica a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del Pnrr, salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d’imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati. Le stesse regole valgono anche per le erogazioni relative ai progetti Pnrr finanziati a valere sul bilancio dello Stato, nonché, in quanto compatibili, alle erogazioni relative ai progetti non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del Pnrr a seguito della rimodulazione approvata da Bruxelles.
Relativamente alle richieste di trasferimento già presentate, le amministrazioni centrali titolari di misura danno corso ai relativi trasferimenti con le modalità previste dal decreto, richiamando nella comunicazione di erogazione l’obbligo del beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS eventualmente mancanti entro i 60 giorni successivi all’erogazione.
Il decreto non specifica cosa accadrà laddove emergano dopo l’erogazione carenze documentali o spese inammissibili, ma pare evidente che in tali casi dovranno scattare le procedure di recupero previste.
