Riforma della contabilità di Stato, sui tempi di pagamento prevale l’interesse pubblico

È in corso di approvazione il decreto recante “Modifiche al Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”. Si tratta di un provvedimento molto corposo che aggiorna il dpr 827/1924 e il dpr 367/1994. Fra i punti di maggiore interesse spicca la norma sul tempo di pagamento: essa stabilisce che i…

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È in corso di approvazione il decreto recante “Modifiche al Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”.

Si tratta di un provvedimento molto corposo che aggiorna il dpr 827/1924 e il dpr 367/1994. Fra i punti di maggiore interesse spicca la norma sul tempo di pagamento: essa stabilisce che i pagamenti avvengono nel tempo stabilito dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali.

Restano però fermi i tempi previsti per i pagamenti derivanti da transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per i quali la riforma 1 .11 del PNRR “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie” prevede, nell’ambito del cronoprogramma di attuazione, il  conseguimento di specifici obiettivi di performance in termini di tempo medio di pagamento (30 giorni) e  tempo medio di ritardo (minore o uguale a 0) per ciascuno dei seguenti quattro comparti delle pubbliche amministrazioni: le Amministrazioni Centrali, gli enti pubblici nazionali e gli altri enti, le Regioni e Province  autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Negli altri casi il tempo di pagamento può essere stabilito anche dal contratto, ove ne risultino, per l’amministrazione, condizioni più favorevoli rispetto a quelle che derivano dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Le condizioni più favorevoli devono risultare espressamente dal contratto.

Si tratta di una disciplina diametralmente contraria quella riguardante le fatture, per le quali invece il contratto non può in alcun modo derogare ai tempi previsti dall’ordinamento, che prevalgono anche sulla diversa volontà delle parti. Si tratta di una scelta che evidentemente vuole tutelare quella che si presume essere la parte più debole, anche se resta da capire perché lo stesso ragionamento non valga nelle altre fattispecie. Restano salvi, in ogni caso, i termini stabiliti per l’esercizio dei previsti controlli amministrativi. 

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