Con una nota congiunta indirizzata al Ministro dell’interno ed a quello dell’economia e delle finanze Anci e Upi hanno evidenziato la necessità di posticipare di due mesi la scadenza del 31 dicembre, fissando la dead-line al 28 febbraio.
La missiva riferisce che numerose amministrazioni locali sono in difficoltà a rientrare entro i termini ordinari a causa dell’inevitabile incertezza sui contenuti e sull’applicazione di norme già inserite nel DDL Bilancio 2026 e delle altre che sono attese in fase di approvazione della manovra.
In realtà, quest’ultima non pare destinata a stravolgere il quadro normativo di riferimento, a differenza di quanto spesso accaduto negli scorsi anni. Più pregnante, invece, la motivazione legata alla complessità degli adempimenti tecnici e di concertazione relativi alla determinazione e riparto dei due principali fondi, Il Fondo di solidarietà comunale e il Fondo sperimentale di riequilibrio, che non ha permesso di pubblicare i nuovi dati relativi al 2026.
Analoghe ragioni hanno portato a notevoli ritardi nella determinazione di assegnazioni importanti, quali quelle relative all’assistenza minori (affidamenti con sentenza e sostegni scolastici). Anche in tal caso, tuttavia, è tutt’altro che impossibile operare delle previsioni ragionevoli, che poi potranno essere riviste nel corso dell’esercizio apportando le necessarie variazioni.
Anche per questo, le associazioni rivendicano comunque la marcata tendenza degli ultimi anni che mostra un aumento degli enti che non si avvalgono di proroghe e contengono i tempi di approvazione entro la fine dell’anno. Questa tendenza, anche dovuta alle regole (dm 25 luglio 2023) che hanno definito in modo più stringente le procedure di approvazione delle previsioni, non verrebbe scalfita da una breve dilazione del termine di approvazione dei bilanci 2026 e che può garantire utile flessibilità.
Se la richiesta verrà accolta, per gli enti ritardatari scatterà comunque il regime dell’esercizio provvisorio, anziché quello (più restrittivo) della gestione provvisoria.
Ricordiamo che, come chiarito dalla faq 54 della Commissione Arconet, se verrà concessa la proroga, gli enti non saranno tenuti ad adottare un proprio ulteriore provvedimento specifico e preventivo di autorizzazione alla gestione in dodicesimi, ma sarà sufficiente dare atto delle motivazioni del rinvio nella stessa delibera che approverà (in ritardo) il bilancio, operando una sorta di ratifica.
Inoltre, in base al punto 9.3.6 dell’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 per gli enti che decidono di avvalersi dell’autorizzazione dell’esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio:
– i responsabili degli uffici propongono al responsabile del servizio finanziario le modifiche alle previsioni del bilancio tecnico entro 85 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
-il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all’organo esecutivo entro 60 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
– l’organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all’organo consiliare unitamente agli allegati entro 45 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
In base a questo schema alcuni termini sarebbero già scaduti o prossimi a scadere, per cui riteniamo che valga la regola per cui l’organo esecutivo individua le scadenze del processo di bilancio sulla base della durata dell’esercizio provvisorio autorizzato.
