Serve davvero una nuova riforma della contabilità?

La riforma 1.15 del Pnrr prevede l’introduzione nel settore pubblico di un sistema contabile economico-patrimoniale basato sul principio accrual, in base al quale i fatti di gestione vengono contabilizzati indipendentemente dal momento in cui si verificano le transazioni di cassa.  Si tratta di una riforma in corso di definizione, attraverso l’elaborazione dei principi IPSAS/EPSAS in…

Data

La riforma 1.15 del Pnrr prevede l’introduzione nel settore pubblico di un sistema contabile economico-patrimoniale basato sul principio accrual, in base al quale i fatti di gestione vengono contabilizzati indipendentemente dal momento in cui si verificano le transazioni di cassa. 

Si tratta di una riforma in corso di definizione, attraverso l’elaborazione dei principi IPSAS/EPSAS in attuazione della Direttiva europea 85/2011, ma che pare destinata a sconvolgere nuovamente il mondo dei ragionieri.

Essa, in realtà, rappresenta l’ultimo anello di una catena lunga almeno quanto il dibattito che da sempre divide gli addetti ai lavori fra i sostenitori di un ordinamento basato in prevalenza sulla contabilità finanziaria, e quelli che al contrario ritengono opportuna la privatizzazione.

Nel mondo degli enti locali, il dlgs 118/2011 (attualmente vigente) ha fatto certamente un passo in avanti, sia pure timido, nella direzione auspicata dalla seconda scuola di pensiero (quella dei privatisti), prevedendo l’affiancamento alla contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, sia pure solo con finalità conoscitive. In precedenza, infatti, la contabilità economico-patrimoniale era derivata da quella finanziaria attraverso meccanismi di conciliazione ex post, mentre adesso almeno sulla carta i fatti gestionali devono essere rilevati contestualmente su entrambi i piani.

Tuttavia, per quanto la giurisprudenza costituzionale e contabile abbiano sempre cercato di attribuire un significato a questo sistema parallelo, essa continua ad avere una portata ancillare rispetto al primo. Ovviamente, secondo la prima scuola di pensiero, ciò è fisiologico, visto che le pa non sono chiamate a produrre utile, ma ad erogare servizi (anche se non economicamente convenienti) ed il bilancio assume una funzione autorizzatoria estranea al mondo delle imprese.

Al momento, inoltre, la contabilità economico-patrimoniale taglia fuori una fetta importante di amministrazioni, ovvero tutte quelle sotto i 5000 abitanti, che possono non tenerla e limitarsi ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata.

Il Pnrr sembra intenzionato a cambiare rotta in modo deciso, prevedendo un sistema accrual non più conoscitivo e armonizzato, come quello attuale, ma vincolante e unico per tutti gli enti.

Come detto, sarebbe un passaggio rivoluzionario, che però andrebbe attentamente ponderato e preparato attraverso una formazione intensa del personale ed una lunga fase di sperimentazione.

Ciò che è certo, inoltre, è che non sarà possibile continuare a gestire in parallelo due contabilità che hanno logiche e regole completamente diverse e fra di loro difficilmente conciliabili.

Ma la vera domanda da porsi, a parere di chi scrive, è: ogni quanti anni una riforma della contabilità cessa di essere utile e diventa dannosa?


Il tema trattato da Matteo Barbero è di fondamentale interesse. Il dibattito dovrebbe essere fervente ed appassionato, ma invece non se ne ha traccia.

Ormai, sta passando supinamente il principio della privatizzazione della gestione (e domani anche della natura stessa dei servizi: dunque, a che serviranno le imposte e le tasse?), come fosse un totem, come si trattasse delle tavole calate dall’alto, contenenti sacre indicazioni sulla contabilità.

La verità sotto gli occhi di tutti è che il sistema ibrido, che la neolingua denomina “armonizzazione” è al tempo stesso una follia burocratica (le norme di contabilità si sono decuplicate, come le tipologie dei provvedimenti per variare i bilanci) ed un flop operativo epocale. Ma, non si deve dire.

Altra verità è quella che Matteo Barbero ha indicato: la contabilità economica di natura privatistica con l’operato della PA non ha assolutamente nulla a che vedere. La PA non deve produrre utili, non svolge funzioni economiche; deve, invece, rendere trasparente i processi decisionali e, di conseguenza, il modo con cui spende le risorse e la capacità di agire in pareggio. Da qui la funzione autorizzatoria dei bilanci: i soggetti addetti alla gestione possono spendere solo nell’ambito di una sequenza decisionale trasparente e vincolata.

Ogni riforma pseudoprivatistica serve solo a sconvolgere l’operatività, a far prosperare consulenze e case di prodizione software, ma senza produrre nessun risultato utile. Quanto è migliorata la gestione contabile degli enti locali? Quanto ha contribuito la riforma del 2011 a contenere predissesti e dissesti? Quanto ha giovato alla puntale approvazione dei bilanci nei termini? Quanto ha migliorato l’efficienza nella gestione? La risposta a queste domande è nota. E dovrebbe orientare il Legislatore ad una soluzione unica: un deciso ritorno alla contabilità solo finanziaria ed autorizzatoria, l’unica davvero “armonizzata” con l’attività delle PA.

LO

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Continua a calare il debito degli enti territoriali 

    La Ragioneria generale dello Stato, nell’ultimo aggiornamento dell’indagine statistica sui mutui di regioni, province autonome ed enti locali, ha rilevato una nuova diminuzione dello stock residuo, che al 1° gennaio 2026 era pari a 51,9 miliardi di euro a fronte dei 53,3 miliardi registrati dodici mesi prima. In calo anche lo stock dei prestiti obbligazionari,…

  • Continua a calare il debito degli enti territoriali 

    La Ragioneria generale dello Stato, nell’ultimo aggiornamento dell’indagine statistica sui mutui di regioni, province autonome ed enti locali, ha rilevato una nuova diminuzione dello stock residuo, che al 1° gennaio 2026 era pari a 51,9 miliardi di euro a fronte dei 53,3 miliardi registrati dodici mesi prima. In calo anche lo stock dei prestiti obbligazionari,…

  • Accrual, per i piccoli comuni una prospettiva gattopardesca

    L’art. 12 del D.L. 107/2026 prevede modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che finora non hanno tenuto la contabilità civilistica, demandandone la definizione ad un decreto del MEF.  Tale indicazione sembra andare in continuità con il quadro attuale, nel quale, al di sotto dei 5.000 abitanti, non vi…