Le recenti notizie di cronaca sulle spese di rappresentanza dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, al di là delle implicazioni giudiziarie su cui ovviamente non entriamo, ha suscitato in molti responsabili di servizio negli enti locali la stessa riflessione: “da noi non sarebbe potuto succedere”.
A tutti, infatti, è venuta in mente la via crucis da affrontare ogni volta che un amministratore ci chiede come fare per pagare il pranzo o il viaggio ad un ospite, magari anche illustre.
E la risposta è quasi sempre: non si può. Perché in effetti il regime di questo tipo di spese è a dir poco francescano. La giurisprudenza contabile li snocciola ad ogni piè sospinto sotto forma di requisiti: scopo, ufficialità, ragionevolezza, congruità, sobrietà, stretta correlazione con le finalità istituzionali, motivazione rafforzata. E chi più ne ha più ne metta.
Senza contare gli obblighi di trasparenza. Ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, “le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale”.
Il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell’ultimo periodo del comma 16 citato, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali. Ai sensi dell’art. 2 del DM citato il prospetto, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all’art. 227 T.U.E.L. e trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall’approvazione del predetto rendiconto. Entro lo stesso termine, l’elenco è pubblicato nel sito internet dell’ente locale. In particolare, il prospetto è compilato a cura del segretario dell’ente e del responsabile di servizi finanziari, nonché sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall’organo di revisione economico finanziario.
Ecco, in un regime del genere, difficilmente il conto del macellaio potrebbe essere rimborsato. È un classico esempio di quella generale sfiducia verso gli apparati locali, che stranamente non si ritrova quasi mai con la stessa intensità per altri comparti pubblici.
