Uno degli emendamenti al disegno di legge di bilancio 2026 introduce per una volta una modifica di buon senso, eliminando (anche se solo via temporanea) l’irragionevole meccanismo che dispone il congelamento dei trasferimenti agli enti locali in presenza di due inadempimenti: la mancata presentazione nei termini di legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (Bdap) e la mancata tempestiva risposta ai questionari sui fabbisogni standard.
Come detto, non si tratta di una cancellazione, ma solo di una sospensione fino al 2028. Essa, inoltre, non riguarda tutte le spettanze, ma solo le seguenti fattispecie:
- Le quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, di cui all’articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- I trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
Il correttivo mira a facilitare il raggiungimento da parte degli enti degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale loro assegnati, nonché l’ordinato sviluppo degli investimenti anche in relazione all’abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali.
Meglio di niente, ma sarebbe tempo di smettere di trattare gli enti locali come degli scolari svogliati, cui in caso di ritardo viene tagliata la paghetta. Qui si tratta di enti che hanno piena dignità costituzionale ai sensi dell’art. 114 Cost. e con quelle risorse finanziano funzioni fondamentali.
