La delibera con la quale si decide di non consentire lo stralcio su sanzioni ed interessi agli atti di accertamento non ha “valore regolamentare”: un regolamento è una norma generale ed astratta, durevole nel tempo. Non è con questa argomentazione che si possa reperire la competenza consiliare.
Nel caso di specie, l’articolo 1, comma 229, della legge 197/2022, fonda un potere provvedimentale: si decide, cioè, per il 2023 di non rendere efficace nel comune la possibilità generale disposta dalla legge di stralciare sanzioni ed interessi.
Fondare, dunque, la competenza dei consigli comunali all’adozione del provvedimento non persuade. Inerpicarsi su argomentazioni come la “natura regolamentare” è arduo: o un atto è un regolamento, oppure non lo è. Il sofisma della “natura regolamentare” non è d’aiuto.
Semmai, la competenza consiliare si appoggia su un altro elemento: l’incidenza della decisione sui bilanci.
Come afferma Pasquale Mirto (NT+, 16.1.2023, “Multe e tributi, lo stop allo stralcio mantiene nei conti la quota capitale”), “Deliberare la non adesione allo stralcio parziale quindi vuol dire per l’ente assicurarsi delle maggiori entrate, perché il debitore, se vuole ottenere lo sconto sulle sanzioni e sugli interessi, dovrà corrispondere anche la quota capitale, e quindi pagare il residuo che porta alla cancellazione della cartella e alla pulizia dei bilanci comunali”.
La delibera di non adesione allo stralcio, dunque, incide in maniera chiara nel bilancio di previsione.
Come anche la decisione di non adottare la medesima delibera: di essa andrebbe dato conto comunque con l’approvazione del bilancio di previsione, visti gli effetti sul bilancio stesso.
E’ da questo punto di vista, allora, che si fonda la competenza del consiglio: non perchè si tratti di regolamentare alcunchè, bensì perchè si tratta di decisioni influenti sulle grandezze finanziarie da definire col bilancio.
