Strumenti e metodi per la gestione delle immobilizzazioni materiali nella fase di adozione della contabilità accrual

Malgrado il titolo molto asettico, la nota n. 158/20925 della Ragioneria generale dello Stato – Servizio studi dipartimentali è stata accolta dai commentatori con un notevole entusiasmo. Non si è persa l’occasione di rimarcare carattere strategico della riforma accrual proprio in termini di centralità della dimensione patrimoniale, arrivando ad affermare che essa “non è un…

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Malgrado il titolo molto asettico, la nota n. 158/20925 della Ragioneria generale dello Stato – Servizio studi dipartimentali è stata accolta dai commentatori con un notevole entusiasmo.

Non si è persa l’occasione di rimarcare carattere strategico della riforma accrual proprio in termini di centralità della dimensione patrimoniale, arrivando ad affermare che essa “non è un esercizio tecnico, ma un processo di responsabilizzazione“. Richiede scelte consapevoli, documentate e coerenti, orientate alla qualità, trasparenza e sostenibilità della contabilità pubblica. La sua corretta attuazione rappresenta il fondamento di una PA moderna, capace di misurare e rappresentare in modo fedele il valore reale del patrimonio pubblico.

La nota, in realtà, rappresenta un documento essenzialmente tecnico, cercando di chiarire i passaggi operativi che ogni PA è chiamata ad affrontare.

Il primo riguarda la verifica del controllo e della natura di attività. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto alla logica proprietaria attuale, per guidare il quale la nota propone una checklist che consente di accertare, attraverso un percorso guidato basato su domande mirate, se il bene è sotto il “controllo” dell’amministrazione, come definito dal quadro concettuale della riforma.

Questo implica la capacità di detenerne la disponibilità materiale, di utilizzarlo per i propri fini istituzionali (potenziale di servizio) o economici, e di escluderne terzi. Solo i beni che superano questo test, configurandosi quindi come “attività”, sono candidati per l’iscrizione in bilancio.

Il secondo passaggio attiene alla valutazione attendibile e all’iscrizione in bilancio. Superata la prima verifica, è necessario che il bene sia valutabile in modo attendibile secondo i principi contabili (costo storico, valore di mercato, etc.). Se questo requisito è soddisfatto, il bene viene iscritto nello stato patrimoniale.

È importante sottolineare che l’impossibilità di una valutazione attendibile (ad esempio per beni culturali privi di un costo storico certo) non preclude la fase successiva, ma ne impedisce temporaneamente l’iscrizione nel bilancio.

Infine occorre procedere ad una inventariazione sistematica e standardizzata di tutti i beni che soddisfano il criterio del controllo (e/o sono di proprietà), a prescindere dalla loro iscrizione in bilancio. Questa attività si avvale del set minimo di attributi inventariali, che fornisce il linguaggio comune per raccogliere in modo strutturato e omogeneo tutte le informazioni anagrafiche, gestionali, di acquisizione, variazione e dismissione del bene. 

Tuttavia, l’implementazione di questi strumenti non è priva di difficoltà. In particolare, la nota evidenzia la frammentazione dei sistemi informativi, che rappresenta forse la sfida più complessa. Molte amministrazioni, soprattutto a livello locale, utilizzano software gestionali obsoleti e a volte incompatibili tra loro.

Occorre quindi un rilevante investimento di risorse, poco compatibile con il vincolo dell’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  E su questo piano (e non su quello tecnico) che si gioca la sfida dell’accrual, non su quello delle checklist. . 

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