La riflessione nasce dalla lettura della deliberazione n. 85/2023 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna, la quale rileva che, iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione (difformemente dal principio contabile) prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante – l’ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio, attraverso una dilatazione della capacità di spesa.
Vero è che, in tale evenienza, una iscrizione di pari importo al fondo pluriennale vincolato neutralizza tale effetto espansivo.
Tuttavia, la errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione rileva di per sé, in quanto:
• da un lato, essa è in grado di compromettere il valore dei parametri obiettivi di cui all’articolo 242 del Tuel;
• dall’altro lato, fornisce una rappresentazione alterata dei principali aggregati del bilancio, nel mancato rispetto, quindi, dei principi di veridicità (per il quale il bilancio deve rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio) attendibilità (per il quale le previsioni devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse) correttezza (che impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili) e comprensibilità (per il quale l’articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute).
La pronuncia conferma, a contrario, l’importanza della deroga prevista per il Pnrr dall’art. 15, comma 4, del D.L. 77/2021. Quest’ultimo ha introdotto la possibilità di accertare le risorse del Pnrr sulla base della deliberazione formale di riparto o assegnazione del contributo, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti.
Ciò rappresenta una deroga al punto 3.6 dell’allegato 4/2 al dlgs 118/2011, secondo cui la regola generale in caso di trasferimenti a rendicontazione è che l’ente beneficiario del contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’ente erogante ha registrato i corrispondenti impegni. Sebbene quest’ultimo sia tenuto ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell’ente beneficiario (e quindi secondo il crono-programma), nella pratica spesso i rapporti di forza si invertono ed è l’ente beneficiario a doversi allineare all’ente erogante. Ciò trova anche un fondamento nell’esempio 3/b, secondo cui l’ente beneficiario accerta “sulla base della comunicazione degli impegni effettuati” dall’ente erogante.
Nel caso del Pnrr, invece, a dettare i tempi è sempre e comunque l’intervento cui sono collegati i targets. Pertanto, l’ente beneficiario può accertare l’entrata e quindi autorizzare l’impegno della spesa correlata sulla base del solo provvedimento di assegnazione e l’imputazione dell’entrata dovrà seguire il crono-programma della spesa, in base agli stati di avanzamento delle opere. Eventuali modifiche del crono-programma dovranno essere gestite attraverso normali variazioni, eventualmente utilizzando il fondo pluriennale vincolato (fpv) laddove l’esigibilità dell’entrata preceda quella della spesa, cosa che peraltro dovrebbe verificarsi solo a seguito del versamento dell’acconto iniziale (purché la spesa si stata attivata, altrimenti le risorse incassate vanno in avanzo vincolato). In tutti gli altri casi, invece, si procederà alla re-imputazione contestuale di entrata e spesa, come sempre accade per i contributi a rendicontazione, ovvero senza formazione di fpv.
Tale meccanismo pare decisamente più razionale di quello previsto dalla disciplina generale, che pure nelle sue intenzioni originarie puntava a fare sempre “comandare” la spesa. Nella prassi, invece, comanda sempre chi eroga le risorse, non solo dal punto di vista della cassa (e ciò non è facilmente correggibile), ma anche da quello della competenza.
Il che è decisamente più facile da rimediare: basterebbe mettere a regime la disciplina Pnrr.
