Un fondo rischi Pnrr?

Con l’avvicinarsi delle scadenze finali degli interventi Pnrr (per il quale al momento non sono previste proroghe ma solo possibili rimodulazioni) i soggetti attuatori devono fare i conti con l’avanzamento dei propri interventi. Molti si domandano quali rischi possa correre l’ente nel caso di mancato rispetto del target. In caso di ritardo o inadempimento, l’amministrazione…

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Con l’avvicinarsi delle scadenze finali degli interventi Pnrr (per il quale al momento non sono previste proroghe ma solo possibili rimodulazioni) i soggetti attuatori devono fare i conti con l’avanzamento dei propri interventi.

Molti si domandano quali rischi possa correre l’ente nel caso di mancato rispetto del target. In caso di ritardo o inadempimento, l’amministrazione titolare può intraprendere diverse iniziative, considerando lo stato di avanzamento del progetto, le scadenze e gli obiettivi, nonché la natura della misura.

Ad esempio, può sollecitare ulteriormente il soggetto attuatore, sospendere l’erogazione delle risorse per le richieste di trasferimento successive, effettuare controlli e, se appropriato, avviare procedure di recupero.

In questi casi, opera la clausola prevista dall’art. 2 del dl 19/2024 secondo cui: “Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, l’omesso ovvero l’incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del Pnrr, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il Pnrr, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale. Se la riduzione operata ai sensi del paragrafo 8 del predetto articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 è superiore agli importi percepiti, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a procedere direttamente al recupero delle somme non riconosciute dalla Commissione europea mediante corrispondente riduzione delle risorse statali finalizzate alla realizzazione di investimenti assegnate all’amministrazione centrale titolare dell’intervento ovvero al soggetto attuatore e non ancora impegnate alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione”.

I ritardatari, quindi, se non saranno costretti a restituire le somme ricevute, si vedranno tagliare altri finanziamenti, per di più destinati a investimenti e non ancora impegnate.

Al contrario, si escludono ritorsioni più gravi come il recupero a valere sulle spettanze a qualsiasi titolo che opera, ad esempio, in ambito di gestione dei tributi e dei fondi perequativi. 

In questo quadro (come sempre dovrebbe accadere quando si gestiscono fondi di terzi a rendicontazione) è certamente opportuno svolgere un’attenta analisi (con una metodologia che può essere mutuata da quella relativa ai contenziosi) è non è escluso che si debba valutare l’opportunità di stanziare un apposito fondo rischi. 

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