La faq 54 della Ragioneria generale dello Stato – con cui si è esclusa la necessità per gli enti locali che intendano fruire dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio di approvare una specifica delibera consiliare – rappresenta l’ennesimo esempio di come la lettera e la ratio legis possano essere distorte in via interpretativa.
Nulla di strano e di nuovo, per carità, ma se si pensa all’enfasi estiva sulla nuova disciplina dell’iter di bilancio (contenuta nel dm 25/7/2023) viene un po’ da sorridere. Perché alcuni punti sono incontestabili:
1) il rinvio, questa volta come tutte le altre, è stato disposto per motivazioni evidentemente pretestuose (nel dm si richiamano l’attuale incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid e l’accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell’applicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto), tanto che oltre 3000 amministrazioni hanno già chiuso la partita e non ci risulta che nessuno di loro disponga di informazioni riservate o sfere di cristallo;
2) il nuovo paragrafo 9.4.6 dell’allegato 4/1 testualmente dispone che: “Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione (…) e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre”. Tale previsione richiede agli enti interessati ad usufruire della proroga una “adozione”, il che evidentemente presuppone un provvedimento, che secondo logica dovrebbe essere di competenza del consiglio (un po’ come accade per le regioni, nelle quali l’autorizzazione all’esercizio provvisorio viene concessa addirittura con legge).
Secondo la Rgs, invece, con buona pace della teoria delle fonti del diritto, è sufficiente che le motivazioni del ricorso all’esercizio provvisorio siano indicate nella futura delibera di approvazione del bilancio, nelle quali pertanto potrete comodamente incollare le poche righe che trovate sopra evidenziate.
È qualcosa meno di una ratifica, come se l’esercizio provvisorio non fosse un regime che limita l’operatività degli uffici.
Delle battaglie ideologiche che pochi mesi fa hanno diviso i fautori del “o 31/12 o morte” dagli aficionados della proroga rimane un pallido ricordo.
