In base all’art. 175, comma 5-quater, del Tuel entro il 31 dicembre di ciascun anno è possibile disporre con determinazione del responsabile (finanziario o, in caso di disposizione regolamentare che lo preveda, responsabile della spesa) variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, nonché variazioni contestuali degli stanziamenti di entrata e spesa, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Tali variazioni sono evidentemente finalizzate a disporre fin dai primi giorni del nuovo esercizio dei corretti stanziamenti e poter proseguire le attività legate ai cronoprogrammi, senza dover attendere la conclusione del riaccertamento dei residui.
La prima fattispecie consente sia di creare il fpv che di variare (in aumento o riduzione) quello esistente, sussistendo ovviamente i relativi presupporti.
La seconda riguarda esclusivamente operazioni relative all’indebitamento con prestito flessibile ovvero contributi a rendicontazione, che non comportano l’attivazione del fpv ma la reimputazione contestuale di entrate e spese, in funzione del nuovo cronoprogramma.
