Il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise 17 dicembre 2024, n. 163, di cui ha trattato Luigi Oliveri, si focalizza sulla corretta procedura da seguire per l’assunzione degli impegni di spesa nel caso di procedure di acquisto a evidenza pubblica, precisando che il momento genetico dell’obbligazione è la stipula del contratto e non l’aggiudicazione.
Sul punto, è opportuno ricordare che ciò non vale nei casi di esecuzione anticipata, di cui all’articolo 17, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2023, nei quali l’impegno è registrato a seguito dell’aggiudicazione.
In questo senso l’allegato 4.2. al d.lgs. 118/2011, ossia il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria. Il comma 8 citato dispone che “Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6 (ossia l’obbligo di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario), l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9.”.
Quest’ultimo, a sua volta, recita: “L’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea”.
Pertanto, il nuovo Codice (art. 50, comma 6, del d.lgs. 36/2023), nell’ottica della liberalizzazione e semplificazione, ha esteso l’esecuzione anticipata del contratto senza condizionarla all’esistenza dei requisiti di urgenza, ferma la precisazione per cui l’esecuzione anticipata è possibile solo dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario). In tali casi, molto frequenti, “retroagisce” anche l’impegno di spesa.
