Il problema delle variazioni di bilancio “urgenti” e la questione del parere preventivo del revisore/collegio

Il chiarimento espresso dalla Commissione Arconet, nella riunione dello scorso 27 maggio, relativamente alla variazione di bilancio “urgenti”, che innesterebbe/consentirebbe la presentazione ed approvazione della correlata deliberazione direttamente in giunta senza necessità de parere del revisore/collegio dei revisori (già analizzata da Barbero e da Oliveri) consente ulteriori riflessioni pratico/operative. Considerazioni Premesso che, pur autorevole, il…

Autore

Data

Il chiarimento espresso dalla Commissione Arconet, nella riunione dello scorso 27 maggio, relativamente alla variazione di bilancio “urgenti”, che innesterebbe/consentirebbe la presentazione ed approvazione della correlata deliberazione direttamente in giunta senza necessità de parere del revisore/collegio dei revisori (già analizzata da Barbero e da Oliveri) consente ulteriori riflessioni pratico/operative.

Considerazioni

Premesso che, pur autorevole, il parere non appare condivisibile (né persuasivo) visto che in sostanza, trattandosi (o dovendosi trattare) di ipotesi assolutamente residuali è probabilmente ben possibile (ed opportuno/utile) strutturare/prevedere un sistema per ottenere comunque il parere preventivo (che avrebbe l’effetto di evitare azioni amministrative non corrette con, in certi casi, anche conseguenze piuttosto rilevanti) già in fase di delibera giuntale ma, come anticipato, la fattispecie impone ulteriori considerazioni pratico/operative che riguardano anche i ruoli dei responsabili all’interno dell’ente.

Al netto del caso che la richiesta provenga dallo stesso responsabile dei servizi finanziari, e quindi già con una sua motivazione tecnica (che sostanzia lo stesso parere di regolarità tecnica) che poi andrà declinata anche nella successiva deliberazione giuntale, il caso di rilievo è quando la variazione “d’urgenza” venga richiesta dai dirigenti/responsabili di altri servizi.

La questione del “parere tecnico”

La prima questione pratica è se questa richiesta debba recare/avere anche un parere “tecnico” (che nell’ambito dell’attuale disciplina è del tutto simile/equiparabile ad un parere di legittimità) o, piuttosto, palesare semplicemente l’esigenza di una variazione urgente.

Evidentemente, i vari responsabili si limiteranno a rilevare l’esigenza e l’urgenza di avere a disposizione risorse per determinati interventi che non è stato possibile programmare.

E’ chiaro che alla variazioni d’urgenza non si potrà procedere nel caso di errore di programmazione ma, d’altra parte, è altresì vero che se anche venisse rilevata una erronea programmazione l’esigenza rimane.

Da qui il consueto imbarazzo e posizione molto particolare del responsabile dei servizi finanziari al quale, evidentemente, competerà la predisposizione dell’atto di variazione al bilancio e quindi della proposta da presentare in giunta. Ed è a questo soggetto, evidentemente, che compete esprimere il parere anche di regolarità tecnica di legittimazione della variazione “urgente” (e per di più senza il parere del revisore/collegio).

Si possono ben immaginare le conseguenze (e la stessa difficoltà pratico/operativa) qualora il responsabile in parola rilevasse che l’urgenza non è oggettiva ma determinata da errori di programmazione.

Seppur vero che sia stata determinata da una semplice e banale programmazione non corretta, come detto, l’esigenza rimane e ci si trova pertanto ad un paradosso per cui, invece, l’intervento tempestivo del revisore/del collegio sarebbe quanto meno opportuno.   E’ sufficiente pensare a quanto tempo lavoro si potrebbe risparmiare se un parere “negativo” venisse preventivamente chiarito dallo stesso revisore,  con anche il responsabile del servizio, piuttosto che lasciare questo soggetto in balia di tante riflessioni/considerazioni/conflitti.

Ovviamente un parere tecnico “negativo” non è concepibile nel senso che la proposta di deliberazione non dovrebbe neppure essere redatta (salvo voler pensare ad una situazione estrema in cui la giunta, nonostante il parere tecnico negativo, proceda comunque con l’approvazione della variazione).

La questione pratica, però, è che se non ricorrono realmente esigenze imprevedibili che non potevano, oggettivamente essere preventivamente programmate, il dirigente/responsabile del servizio interessato non dovrebbe neppure presentare una richiesta di variazione.  Circostanza che si verifica, invece, raramente diventando, il responsabile dei servizi finanziari, una sorta di sciamano.

Sembra ovvio immaginare che una variazione comunque approvata senza parere del revisore determinata da una semplice difettosa/carente programmazione verrà analizzata in Consiglio Comunale e, in caso di presenza di un parere negativo del revisore/collegio, non approvata (con le conseguenze che implicano l’adozione delle azioni necessarie per ripristinare gli “errori”).

Il punto sostanziale, però, è che la variazione non doveva neppure essere richiesta o l’errore è imputabile al servizio finanziario che si è soffermato sull’esigenza e non sulla “forma”?

Le conseguenze di una variazione non corretta

Come noto, il comma 5 dell’articolo 175 del decreto legislativo 267/2000 spiega che “in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.  

In termini pratici ciò sta a significare che prenotazioni e magari impegni di spesa assunti per effetto della variazione vengono incisi dalla mancata/parziale ratifica generando una sorta di decadenza/cancellazione con obbligo – ed è inevitabile –  dell’amministrazione di ripristinarli con una nuova variazione che, paradossalmente, per effetto di quanto acquisisce la connotazione di essere (realmente) urgente sia pure per motivi non oggettivi.

A sommesso avviso, per evitare tanta confusione e situazioni paradossali anche tra responsabili e tra responsabili e giunta occorre, caso mai, stabilire/definire – evidentemente con il revisore/collegio -, una modalità/dinamica che consenta l’espressione preventiva del parere in condizioni di emergenza (con buona pace di tutti).

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Continua a calare il debito degli enti territoriali 

    La Ragioneria generale dello Stato, nell’ultimo aggiornamento dell’indagine statistica sui mutui di regioni, province autonome ed enti locali, ha rilevato una nuova diminuzione dello stock residuo, che al 1° gennaio 2026 era pari a 51,9 miliardi di euro a fronte dei 53,3 miliardi registrati dodici mesi prima. In calo anche lo stock dei prestiti obbligazionari,…

  • Continua a calare il debito degli enti territoriali 

    La Ragioneria generale dello Stato, nell’ultimo aggiornamento dell’indagine statistica sui mutui di regioni, province autonome ed enti locali, ha rilevato una nuova diminuzione dello stock residuo, che al 1° gennaio 2026 era pari a 51,9 miliardi di euro a fronte dei 53,3 miliardi registrati dodici mesi prima. In calo anche lo stock dei prestiti obbligazionari,…

  • Accrual, per i piccoli comuni una prospettiva gattopardesca

    L’art. 12 del D.L. 107/2026 prevede modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che finora non hanno tenuto la contabilità civilistica, demandandone la definizione ad un decreto del MEF.  Tale indicazione sembra andare in continuità con il quadro attuale, nel quale, al di sotto dei 5.000 abitanti, non vi…