La nota di aggiornamento del DUP. Quando presentarla

Tale documento è esplicitamente configurato come eventuale sia  dall’art. 70 del TUEL che dall’allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011.  La presentazione della nota di aggiornamento, in particolare, non  è obbligatoria se, alla data di presentazione del bilancio di previsione, non sono intervenuti eventi che determinano la necessità  di modificare la programmazione dell’Ente. In tal caso,…

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Tale documento è esplicitamente configurato come eventuale sia  dall’art. 70 del TUEL che dall’allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011.  La presentazione della nota di aggiornamento, in particolare, non  è obbligatoria se, alla data di presentazione del bilancio di previsione, non sono intervenuti eventi che determinano la necessità  di modificare la programmazione dell’Ente. In tal caso, nella nota  integrativa al bilancio, nel dare atto che, ai sensi dell’art. 170,  comma 5, del TUEL, il bilancio di previsione è stato predisposto in coerenza con il DUP, si rappresenta che non si sono verificati  eventi da rendere necessario procedere all’aggiornamento di tale  documento di programmazione. 

L’aggiornamento del DUP è, invece, obbligatorio a seguito di  variazioni del quadro normativo di riferimento. Si tratta, tuttavia,  di un elemento sottoposto alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione.

La nota, infine, costituisce un adempimento ineludibile laddove il Consiglio abbia formulato in sede di approvazione del  DUP indirizzi difformi da quelli della Giunta.

In definitiva, come chiarito anche dalla “faq n. 10” di Arconet,  la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non  essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

– il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli  indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

– non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato.

In generale, si ritiene che affiancare al DUP (da presentare  in luglio) una nota di aggiornamento (da presentare a novembre) costituisca una evidente duplicazione e un appesantimento  dell’operatività degli Enti.

Come abbiamo già evidenziato, almeno  nell’attuale contesto della finanza locale, anticipare all’estate la  presentazione del DUP comporta notevoli criticità, che spesso  costringono le Amministrazioni a rifare il documento nell’ambito  di quello che dovrebbe essere un mero aggiornamento. 

In punto di stretto diritto, considerato il carattere non perentorio dei termini di presentazione, non parrebbe vietato strutturare l’iter della programmazione accorpando il DUP e la nota di  aggiornamento in un unico documento, da presentare unitamente  al bilancio di previsione. Tuttavia, la Corte dei Conti, in sede di  controllo ha spesso rilevato la tardiva presentazione del DUP e la  mancanza della nota di aggiornamento, che quindi si configura come una circostanza che deve essere oggetto di motivazione. 

Diversa è la situazione degli Enti che, quando il Consiglio è  stato rinnovato, fanno slittare avanti nel tempo l’iter della programmazione. In tali casi, si pone il dubbio se possa essere direttamente messa in discussione la nota di aggiornamento ovvero  se occorra approvare prima il DUP e successivamente la nota di  aggiornamento.

Ad avviso di chi scrive, si ritiene più plausibile la prima  tesi, per cui la nota di aggiornamento al DUP si configura come  lo schema del DUP definitivo.  Ciò, peraltro, vale sempre, dato che lo schema di nota di  aggiornamento, se presentato, si configura come lo schema del  DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti  dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

La nota deve essere approvata dalla Giunta unitamente all’approvazione dello schema del bilancio di previsione. Invece, il Consiglio  può approvarla successivamente e può anche farlo con lo stesso  atto, salvaguardando solo l’ordine logico fra i due documenti, dato  che il DUP precede il bilancio e ne rappresenta il presupposto. 

Ricordiamo infine che, in base al D.L. n. 113/2016, la presentazione della nota e dello schema di preventivo non necessita  più obbligatoriamente del parere dell’organo di revisione: sarà  il regolamento di contabilità a disciplinare le modalità di resa  del parere medesimo, che potrà essere rilasciato prima dell’avvio  dell’iter di discussione in Consiglio dei documenti ai fini della  loro approvazione.

Anche la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di  approvazione da parte del Consiglio, che può licenziarla contestualmente al bilancio.  In questa prospettiva, pare quindi possibile anche approvare  contestualmente DUP e preventivo.

In  altri termini, riteniamo che il DUP, presentato nei termini, possa in ogni caso essere approvato successivamente dal Consiglio  unitamente al preventivo, purché sia fatto salvo il principio per  cui il bilancio discende dal DUP e quest’ultimo non costituisce  un mero allegato del primo.

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