La recente sentenza del Consiglio di Stato, SEZ. VII – del 20 settembre 2024 n. 7702 riguarda la problematica concernente la legittimità o meno della revoca di una procedura selettiva, finalizzata alla individuazione di esperti per le esigenze connesse all’attuazione del PNRR, disposta in ragione del sopravvenuto mutamento delle esigenze della P.A., in termini di professionalità da acquisire.
In particolare, la suindicata sentenza afferma la legittimità, in quanto non irragionevole, del provvedimento con il quale la P.A. ha revocato una procedura selettiva di tipo idoneativo, ex art. 47, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, indetta per la individuazione di un contingente di esperti per le esigenze connesse all’attuazione del PNRR, che sia motivato, tra l’altro, con riferimento al fatto che rispetto alla fase di implementazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza cui risale l’avviso di selezione originario, risultano mutate le esigenze dell’Amministrazione in termini di professionalità da acquisire, anche in considerazione dell’attuale fase prettamente attuativa delle riforme e degli investimenti del Piano e che “con la novella adottata risulta che il legislatore ha inteso sia modificare la prestazione oggetto degli incarichi, sia attribuire ad essi carattere fiduciario, al pari di quelli conferibili ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d.P.C.M. 167/2020”.
La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere «che l’Amministrazione possa procedere alla revoca di procedure concorsuali quando per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso» (Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2015, n. 1343 che richiama id. sez. V, 16 gennaio 2015 n. 73; id. sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 136).
L’ampio potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione perimetra anche il contenuto della motivazione da addurre a sostegno della decisione di non concludere il procedimento di assunzione.
La legge 241/1990 per gli atti generali ha previsto l’esonero dell’obbligo di motivazione (art. 3, comma 2) e la non applicabilità delle garanzie partecipative (art. 13). Alla stessa stregua deve classificarsi atto generale anche il contraius actus con cui la pubblica amministrazione revoca il bando (Cons. Stato, sez. VII, 28 dicembre 2022, n. 11526).
Quantunque tali atti debbano rispondere, in primis attraverso un adeguato apparato motivazionale, ai consueti canoni di ragionevolezza e proporzionalità e di ponderazione del pubblico interesse, per gli stessi non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata che riscontri anche eventuali contrastanti interessi privati ( Cons. giust. amm., 17 marzo 2020, n. 178).
