Di recente, nell’articolo “Il titolo giuridico per l’impegno definitivo della spesa è il contratto, non l’aggiudicazione o l’affidamento“, chi scrive aveva evidenziato che la fonte per l’impegno definitivo è la stipulazione del contratto.
In effetti, lo scrivente evidenzia da molto tempo il corretto fluire della procedura di assunzione della spesa, come evincibile nell’articolo “Quando può dirsi perfezionata giuridicamente l’obbligazione ai fini dell’impegno di spesa?” risalente al maggio 2016.
A conclusioni in tutto conformi giunse la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, col parere 22 maggio 2018, n. 77:

Il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise 17 dicembre 2024, n. 163 è ancora più chiaro nel senso che da anni si propone.
La Sezione Molise chiarisce che “valorizzando la determina a contrarre, con la quale viene indetta la gara, al fine di effettuare una prenotazione della spesa prevista, ci si trova di fronte ad una mera tecnica di accantonamento delle risorse stanziate, da tramutare in un impegno definitivo sullo stanziamento a seguito di aggiudicazione“. Interessante e corretto: la prenotazione è un accantonamento, un vincolo di indisponibilità delle risorse provvisorio, finchè non si giunga alla sottoscrizione del contratto, poichè “con la prenotazione di spesa, l’amministrazione si limita a dare atto che nel bilancio sono state previste e prenotate le risorse necessarie per l’acquisizione della fornitura e che ci si riserva di procedere all’impegno a seguito della stipula con l’aggiudicatario, senza in ogni caso potersi legittimare il completamento della procedura di spesa sino a che il titolo per l’impegno non sia completamente maturato“.
Soprattutto, a conferma della tesi da anni proposta, la Sezione evidenzia che “il titolo giuridico alla base dell’impegno definitivo della spesa, d’altronde, non è il provvedimento di aggiudicazione, ma solo ed esclusivamente il contratto. È
solo il contratto, difatti, che determina l’incontro delle volontà delle parti allo scopo di costituire tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 cod. civ.)“.
Le previsioni del codice dei contratti vanno nella stessa direzione: “l’articolo 17, comma VI, del d.lgs. n. 36/2023 è chiaro nello statuire che “L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto”. Se con l’aggiudicazione non si ha l’accettazione dell’offerta, la diretta
conseguenza è che l’aggiudicazione non equivale al perfezionamento del vincolo contrattuale“. Sia consentita l’ennesima sgradevole autocitazione, ma nell’articolo pubblicato su questo portale richiamato sopra, si ebbe a scrivere quasi le stesse parole utilizzate dalla Sezione: “Se con l’aggiudicazione non si ha l’accettazione dell’offerta, la conseguenza è che l’aggiudicazione non equivale ad espressione dell’accordo contrattuale“.
Subito dopo, sempre nello scritto indicato prima, scrivemmo: “A conferma di ciò, l’articolo 17, comma 7, del codice, aggiunge: “Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18”. Quindi, all’aggiudicazione deve sempre succedere il contratto, unica fonte costitutiva del rapporto obbligatorio tra le parti“. La Sezione Molise pare condividere in pieno: “A conferma di ciò, l’articolo 17, comma VII, del codice dei contratti pubblici, aggiunge che “Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18”. Pertanto, l’aggiudicazione deve sempre precedere il contratto, che rimane l’unica fonte costitutiva del rapporto obbligatorio tra le parti“.
E sempre in senso del tutto conforme all’articolo ricordato, la Sezione conclude: “Dal momento che l’aggiudicazione è soggetta ai poteri pubblicistici di autotutela (cfr. art. 18, co. II, del codice dei contratti pubblici), tale provvedimento conclude
la fase di individuazione del contraente, ma non apre ancora la fase esecutiva; è solo con il contratto, quindi, che si verifica quanto previsto dall’articolo 183, comma I, TUEL, determinandosi un’obbligazione “giuridicamente perfezionata”, in relazione alla quale “è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza”“.
Pertanto, il procedimento giuscontabile corretto è:
Procedimento A)
L’impegno di spesa segue il perfezionamento dell’obbligazione giuridica
1) determina di avvio del procedimento (decisione a contrarre) e contestuale prenotazione d’impegno della spesa con visto di attestazione della copertura finanziaria e registrazione nelle scritture contabili dell’Ente;
2) determina di aggiudicazione con individuazione del contraente;
3) firma del contratto;
4) determina d’impegno della spesa (rectius di trasformazione della prenotazione in impegno).
Non è, al contrario, corretto procedere in quest’altro modo:
Procedimento B)
L’impegno di spesa precede il perfezionamento dell’obbligazione giuridica
1) determina di avvio del procedimento (decisione a contrarre) e contestuale prenotazione d’impegno della spesa con visto di attestazione della copertura finanziaria e registrazione nelle scritture contabili dell’Ente;
2) determina di aggiudicazione con individuazione del contraente;
3) determina d’impegno della spesa con rilascio del visto di regolarità contabile;
4) firma del contratto”.
