Il potere di ordinanza ex art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000

   La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez, V del 3 marzo 2025, n. 1767 riguarda i presupposti per il legittimo esercizio del potere di ordinanza ex art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000.    L’articolo 54 del predetto d.lgs. n. 267 del 2000 prevede che “ Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all’emanazione…

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   La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez, V del 3 marzo 2025, n. 1767 riguarda i presupposti per il legittimo esercizio del potere di ordinanza ex art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000.

   L’articolo 54 del predetto d.lgs. n. 267 del 2000 prevede che Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

   Il sindaco, nell’esercizio delle suindicate funzioni concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

   Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
   Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”,

     Secondo la suindicata sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato n. 1767/2025 i presupposti che consentono il legittimo esercizio del potere di ordinanza ex art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 sono quelli della contingibilità, intesa nell’accezione di necessità che implica l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo, oppure che quelli sussistenti non siano adeguati ad affrontare, in maniera tempestiva, la situazione di pericolo, e dell’urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data e dell’interesse pubblico da salvaguardare. 

     L’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente, presuppone pertanto l’esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile: tale presupposto, tuttavia, va interpretato nel senso che rileva non la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell’urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall’imputabilità se del caso perfino all’Amministrazione stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere.

    In definitiva, cioè, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell’attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l’immediatezza dell’intervento urgente del Sindaco va rapportata all’effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell’ordinanza.

     In merito, la giurisprudenza prevalente prevede che le ordinanze di necessità e urgenza, quali espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità, laddove all’uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore, presuppongono necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo (o anche solo potenziale, secondo quanto di seguito specificato), la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (ex multis da ultimo Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-11-2022, n. 9846).

I presupposti che consentono il legittimo esercizio del potere di ordinanza ex art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 sono quelli della contingibilità, intesa nell’accezione di necessità che implica l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati ad affrontare, in maniera tempestiva, la situazione di pericolo, dell’urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data e dell’interesse pubblico da salvaguardare (Cons. Stato Sez. IV, 25/03/2022, n. 2193).

         Sul tema, la medesima giurisprudenza ha infatti unanimemente osservato che “i presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, nonché nella provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità” (Cons. Stato, Sez. II, sentenza 11 luglio 2020, n. 4474; Sez.  III, sentenza 29 maggio 2015, n. 2697).

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