Niente privacy sugli atti di una procedura di valutazione per affidare incarichi di Elevata Qualificazione.
Lo chiarisce la sentenza del Tar Basilicata, Sezione I, 27/01/2025, n. 73. Nel caso di specie, un ente aveva respinto l’istanza di accesso ai verbali di comparazione per l’affidamento degli incarichi di “Elevata qualificazione” dell’Ente e in particolare alle schede di individuazione graduazione di detti incarichi. L’ente interessato, infatti, in attuazione degli articoli 16-18 del CCNL comparto funzioni locali del 16/11/2022, secondo ha conferito le posizioni di EQ mediante una “valutazione comparativa” nell’ambito del personale “in possesso dei requisiti di accesso”.
L’ente ha rigettato l’istanza di accesso, rilevando che non fosse possibile ricavare da essa evincere, e dunque valutare, il necessario interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Secondo l’ente, infatti, non sarebbero state da considerare ammissibili domande di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni, aggiungendo che l’accesso è da escludere “nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nonché quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche (…), con particolare riferimento agli interessi (…), professionali, (…) di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”. Allo scopo l’ente aveva anche sottolineato la conformità delle motivazioni del proprio diniego col parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, datato 5/2/2024, secondo il quale era da considerare infondata un’istanza di accesso civico ai medesimi atti oggetto della causa, formulata da un’associazione sindacale, proprio per contrasto con le esigenze di riservatezza riferibili agli altri dipendenti interessati dalla valutazione comparativa.
Il Tar Basilicata respinge molto decisamente le deduzioni dell’ente. In primo luogo, il giudice amministrativo ha facile gioco nel rilevare che un candidato all’ottenimento dell’incarico di Elevata Qualificazione vanti indiscutibilmente “una posizione differenziata e qualificata, rispetto alla generalità dei consociati, che lo legittima all’acquisizione degli atti sopraindicati, poiché pertinenti le valutazioni comparative funzionali al conferimento di detti incarichi”. Detti atti, quindi, sono specificamente collegati alla posizione giuridica soggettiva del candidato.
Pertanto, l’istanza di accesso, all’opposto di quanto ritenuto dall’ente, “è sorretta da un interesse personale e concreto alla conoscenza e alla verifica di tale attività amministrativa, atteso che il partecipante ad una procedura comparativa ha autonomo titolo ad accedere ai relativi atti”.
Il Tar Basilicata esclude radicalmente che l’accesso – da qualificare documentale – potesse essere escluso per ragioni di riservatezza, anche perchè si tratta per di più di accesso “difensivo”, “funzionale alla cura e difesa di interessi giuridici (il che gli assicura tendenziale preminenza nell’ottica delineata dal comma 7 dell’art. 24 cit.)”.
In ogni caso, nel caso di specie, non emerge alcun contrasto con le esigenze di riservatezza dei terzi, perchè nei procedimenti di natura comparativa per loro stessa natura sono coinvolte le posizioni di terzi, cioè tutti i candidati: “tale immancabile situazione non può in sé giustificare un rifiuto di accesso per ragioni di riservatezza della sfera giuridica di questi ultimi”. Inoltre, in tale procedura non emergono affatto dati personali, sensibili o ‘sensibilissimi’ (idonei a rivelare, ad esempio questioni concernenti lo stato di salute, le opinioni politiche espresse, le credenze religiose, l’adesione ad associazioni sindacali o dati personali di altro tipo, come per ipotesi, l’indirizzo di residenza).
In particolare, una valutazione di mera professionalità del pubblico dipendente, non basata su giudizi psico-attitudinali, come quella posta in essere ai fini dell’assegnazione di incarichi di EQ non incide in alcun modo sulla sfera dei candidati.
Ancora, il parere del Garante per la protezione dei dati personali citato dall’ente, non sposta la questione, poichè ha riguardato un’istanza di accesso civico presentata da un soggetto estraneo alla procedura, “per la quale le esigenze di riservatezza si atteggiano diversamente e con una ben diversa rilevanza rispetto all’accesso di cui alla L. n. 241/1990”.
E’ da aggiungere che le indicazioni del Tar Basilicata appaiono integralmente applicabili e replicabili per i casi di progressioni verticali.
