La ricerca impossibile del freno al diritto creativo e alle interpretazioni speciose

La questione relativa al momento nel quale è consentito lo svincolo del fondo garanzia debiti commerciali (di cui si occupa con sagacia Matteo Barbero) è ben rappresentativa di ormai oltre un ventennio di perdita dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni di “controllo collaborativo” da parte della Corte dei conti. Ma non solo. Si registra, ormai, da moltissimo…

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La questione relativa al momento nel quale è consentito lo svincolo del fondo garanzia debiti commerciali (di cui si occupa con sagacia Matteo Barbero) è ben rappresentativa di ormai oltre un ventennio di perdita dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni di “controllo collaborativo” da parte della Corte dei conti. Ma non solo.

Si registra, ormai, da moltissimo tempo la tendenza sempre più estesa al “diritto creativo” da parte delle giurisdizioni, sia civile, sia contabile, sia amministrativa, esercitata con due specifiche modalità:

  1. l’introduzione di regole o disposizioni del tutto nuove, non previste in alcun modo dalle leggi e sovente anche in contrasto plateale con esse (vedasi la sciagurata sentenza della Cassazione 478/2014 in merito all’inesistente durata minima triennale degli incarichi a contratto);
  2. la lettura del tutto novativa di norme vigenti, spesso sfociante in speciose interpretazioni, elaborate per mal concepite esigenze di rigorosità e tutela di valori che di volta in volta si fanno emergere.

Lo svincolo del fondo garanzia debiti commerciali è entrato in una questione interpretativa connessa all’esercizio del diritto creativo mediante interpretazioni manifestamente speciose.

Prova a porre rimedio a tale problema la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, con la deliberazione 31.7.2025, n. 92, ove si propone alle Sezioni riunite in sede di controllo la seguente questione: “se, ai sensi dell’art. 1, comma 863, L. n. 145/2018, il FGDC, accantonato nel corso degli esercizi precedenti, possa o meno essere liberato anche in sede di predisposizione del rendiconto dell’esercizio in cui è stato riscontrato il rispetto dei limiti legislativi fissati in materia di riduzione dell’indebitamento commerciale pregresso e di tempestività dei pagamenti”.

E’ bene precisare che l’occasione per far sorgere il problema e, ora, provare a risolverlo in modo unitario, è stata creata dalla stessa magistratura contabile.

Ragiona così la Sezione Marche: “L’art. 1, comma 863, L. n. 145/2018, per effetto delle modifiche ad esso apportate dall’art. 38-bis L. n. 58/2019, precisa che il FGDC, accantonato nel risultato di amministrazione, è liberato “nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni” richieste dal legislatore. In sostanza, le risorse accantonate al FGDC nell’esercizio T, eventualmente sommate a quelle già accantonate nel corso degli esercizi precedenti, potranno essere liberate solo nell’esercizio T+1, a condizione che, al 31 dicembre dell’anno T, siano stati rispettati i requisiti relativi ai tempi di pagamento e alla riduzione dello stock di debito commerciale. La previsione per cui l’accantonamento può essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, è motivata dalla circostanza che “solo a fine anno, con la chiusura dell’esercizio, l’Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell’indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell’anno” (Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. n. 12/2023/PRSE; Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 265/2024/PRSE; Corte conti, sez. contr. Abruzzo, del. n. 288/2023/PRSE; Corte conti, sez. contr. Veneto, del. n. 69/2025/PRSP)”.

Vi sarebbe altro da aggiungere o qualche margine di incertezza? Diremmo proprio di no. Ma, il diletto del diritto creativo talora è proprio un’attrazione irresistibile.

Alcune Sezioni Regionali, supportate anche dalla Ragioneria Generale, hanno elaborato un’interpretazione secondo la quale per “esercizio successivo” si intendano i due esercizi successivi.

Lo spiega sempre la Sezione Marche: “Secondo il diverso e più restrittivo orientamento interpretativo, condiviso da altra parte della giurisprudenza contabile e, nel caso in questione, dalla stessa Ragioneria generale dello Stato attraverso lo specifico rilievo formulato nei confronti del Comune di Lapedona (andando così di contrario avviso rispetto alla propria precedente circolare n. 17 del 7 aprile 2022), l’inciso “nell’esercizio successivo”, contenuto nel citato art. 1, comma 863, L. n. 145/2018, andrebbe invece inteso in senso più strettamente contabilistico, ossia non come sinonimo di “nel corso dell’esercizio successivo”, bensì come possibilità di liberare l’accantonamento soltanto nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo a quello in cui si è verificato il rispetto delle condizioni prescritte dal legislatore in materia di riduzione del debito commerciale e di tempestività dei pagamenti. Secondo tale orientamento, se lo scopo dell’accantonamento al FGDC è quello di comprimere momentaneamente la capacità di spesa dell’ente per consentire un accumulo di maggiore liquidità da utilizzare per la riduzione dell’indebitamento commerciale pregresso o per accelerarne le tempistiche di pagamento, ne conseguirebbe che l’esclusione della immediata liberazione dell’accantonamento nel rendiconto dell’esercizio in cui si è riscontrato il rispetto dei parametri di riduzione dell’indebitamento commerciale e di regolarità dei pagamenti risponderebbe all’obiettivo di evitare che l’immediata riespansione della capacità di spesa che ne conseguirebbe possa impedire all’ente di consolidare e rendere stabile il ripristino di una situazione di regolarità nel pagamento dei propri debiti commerciali (cfr., da ultimo, Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. n. 70/2025/PRSE e n. 81/2025/PRSE). Per questo motivo, secondo tale più restrittivo orientamento, “il gravame accantonato sarà svincolato solo nel bilancio e nel rendiconto (non materialmente redatti nel corso del, ma) riferiti all’esercizio seguente (T) a quello di rispetto delle condizioni (T-1)”.

Le contorsioni interpretative di questo metodo interpretativo sono evidenti. Già il solo fatto che si debba ricorrere all’orrendo neologismo dell’aggettivo “contabilistico” (che nei vocabolari Treccani e De Mauro, per esempio, non esiste) fa capire quanto poco sia fondato anche sul solo piano lessicale l’intero ragionamento.

Un esercizio successivo ad un altro è solo quello immediatamente successivo: non v’è alcun sofisma “contabilistico” che possa fondare il contrario.

Eppure, su una questione che non dovrebbe ammettere né dubbi, né discussioni, si è aperto un dibattito tale da dover scomodare le Sezioni Riunite.

E questo, sempre perché gli enti dimenticano costantemente che la funzione del “controllo collaborativo” (talora, oggettivamente, piuttosto poco “collaborativo”) della magistratura contabile è finalizzata a dare un contributo orientativo, ma non a pronunce che “fanno stato”.

Detto in termini più chiari: i pareri delle sezioni regionali di controllo non sono vincolanti e, quindi, gli enti in presenza di argomentazioni serie per non considerarli, e tra queste argomentazioni anche i contrasti interpretativi tra sezioni, possono non tenerne conto.

Attenzione: ma, chi ha la forza e l’autorevolezza per sostenere la non vincolatività dei pareri delle sezioni regionali di controllo?

Non certo chi scrive. Ad affermare ciò è … la Corte dei conti! La sentenza delle Sezioni Riunite 4.5.2017, n. 15, afferma: “Giova, infatti, precisare che la già richiamata sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale ammette la giustiziabilità delle sole deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo con effetti “imperativi” ed “inibitori”, escludendola, a contrario, per tutte le altre tipologie di deliberazioni di controllo, ivi compresa quelle emesse nell’ambito dell’attività consultiva ai sensi della legge n. 131 del 2003, che non hanno efficacia vincolante per l’Ente richiedente”.

Talora, di fronte alle contorsioni ed ai garbugli, basta applicare le regole più lineari, attenendosi a banali strumenti logici, come il rasoio di Occam: un ragionamento specioso è molto probabilmente quello erroneo. E l’autonomia di chi amministra non può e non deve essere soffocata: orientamento collaborativo, sì; oppressione mediante creazione dal nulla di regole o interpretazioni distorte, no.

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