Posticipare la scadenza del Dup? È possibile già adesso.

Nel suo articolo “Incoerente e anomalo il termine del 31 luglio per la deliberazione del Dup” pubblicato su Il Sole24Ore, Francesco Bruno critica giustamente il termine del 31 luglio dell’esercizio precedente per la deliberazione da parte dell’organo esecutivo e la presentazione al consiglio del documento unico di programmazione (Dup),  previsto sia dalle norme in materia…

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Nel suo articolo “Incoerente e anomalo il termine del 31 luglio per la deliberazione del Dup” pubblicato su Il Sole24Ore, Francesco Bruno critica giustamente il termine del 31 luglio dell’esercizio precedente per la deliberazione da parte dell’organo esecutivo e la presentazione al consiglio del documento unico di programmazione (Dup),  previsto sia dalle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (Dlgs 118/2011) e sia dal Tuel (Dlgs 267/2000).

Scrive Bruno: “Tenuto conto che deliberazione e presentazione al consiglio del Dup presuppongono anteriormente alla data del 31 luglio l’avvio e la conclusione del processo di predisposizione del documento (giugno-luglio), il termine appare del tutto incoerente rispetto all’iter di predisposizione e presentazione al consiglio della proposta di bilancio di previsione e ricade in un momento che presenta uno scenario normativo di assoluta incertezza. All’incoerenza temporale si aggiunge l’anomalia dovuta al fatto che il Dup, oltre alla sezione strategica, comprende la sezione operativa nella quale è contenuta anche l’indicazione delle risorse finanziarie da impiegare per i programmi di spesa all’interno delle missioni (di fatto, la parte spesa del bilancio) e contiene, altresì, la programmazione dei lavori pubblici, degli acquisti di beni e servizi e delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno del personale, ossia dati che sono propri del bilancio di previsione e derivati da questo. Il rispetto del termine del 31 luglio presupporrebbe, quindi, anche la già intervenuta predisposizione di uno schema del bilancio di previsione, peraltro in piena contraddizione con i principi contabili sul bilancio tecnico che, invece, ne prescrivono la predisposizione entro il 15 settembre. Appare, conseguentemente, ragionevole allineare il termine di approvazione della proposta di Dup a quello di presentazione al consiglio del bilancio di previsione (15 novembre) e se proprio si volesse confermare l’incomprensibile necessità di presentare al consiglio una proposta di Dup al 31 luglio, che questa abbia come contenuto soltanto la sezione strategica, come è in atto per i comuni sotto i 5000 abitanti, per i quali il Dup semplificato non prevede la sezione operativa”.

Tutto giusto e condivisibile se non fosse che nulla, già a legislazione vigente, vieta agli enti di ridefinire la tempistica del proprio ciclo di programmazione.

Come noto, infatti (e come ampiamente chiarito dalla prassi) il termine del 31 luglio è meramente ordinatorio e non obbliga il consiglio a deliberare, salvo che il regolamento dell’ente lo abbia reso perentorio.

Proprio attraverso la potestà regolamentare gli enti possono tranquillamente stabilire che il Dup sia presentato al 15 novembre insieme allo schema di bilancio, senza il quale effettivamente non è possibile popolare la sezione operativa o comunque inserire dati contabili attendibili (al punto che più volte il consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha invitato i proprio associati a non dare pareri su libri dei sogni).

Sarebbe utile che le amministrazioni sfruttassero i pochi margini loro consessi da una normativa contabile asfissiante, senza autolimitarsi e attendere sempre una benigna concessione da parte del principe. 

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