Illegittimi atti di indirizzo con cui la giunta specifica al Rup come affidare un appalto

Elemento particolarmente rilevante della sentenza del Tar Calabria, Catanzaro, Sezione I  0287/2025 è la sottolineatura secondo la quale gli indirizzi degli organi di governo locali, qualificabili anche come direttive, non vincolano l’azione amministrativa. Afferma il tare che una delibera di giunta contenente l’indirizzo di procedere ad affidare un servizio mediante gara aperta “pur attuata con…

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Elemento particolarmente rilevante della sentenza del Tar Calabria, Catanzaro, Sezione I  0287/2025 è la sottolineatura secondo la quale gli indirizzi degli organi di governo locali, qualificabili anche come direttive, non vincolano l’azione amministrativa.

Afferma il tare che una delibera di giunta contenente l’indirizzo di procedere ad affidare un servizio mediante gara aperta “pur attuata con la pubblicazione di due bandi consecutivi, non può in sé costituire, proprio in correlazione alla più ampia funzione direttiva e di indirizzo ad essa correlata, un vincolo in fase di attività amministrativa, ove, come nel caso di specie, sopravvenienze impongano soluzioni alternative rispetto alle indicazioni ivi prescritte”.

La considerazione è corretta. La direttiva o atto di indirizzo non è mai vincolante, perchè se così fosse, allora si tratterebbe di un ordine imperativo; ma nell’organizzazione della PA gli ordini possono essere espressi solo nell’ambito di un rapporto di supremazia gerarchica, ove l’organo sovraordinato, condividendo la competenza col subordinato, può imporre a quest’ultimo di conformare l’azione amministrativa in un preciso e specifico modo.

Tuttavia, in applicazione del principio di separazione delle funzioni degli organi di governo (riguardanti la programmazione ed il controllo) da quelle dell’apparato amministrativo (che si occupa della concreta gestione), la giunta non è sovraordinata gerarchicamente a nessuna struttura amministrativa, sicchè non può esprimere ordini vincolanti, ma appunto direttive che i responsabili delle strutture restano liberi, nell’esplicazione della propria autonomia gestionale e responsabilità esclusiva (come prevede l’articolo 107, commi 4 e 6, del d.lgs 267/2000) possono anche non attuare, ricorrendo le ragioni tecniche da specificare.

Per altro, nel caso di specie l’atto di indirizzo della giunta comunale era da considerare del tutto illegittimo per assoluta carenza di potere.

Infatti, risulta dalla sentenza che la giunta avesse formulato “un indirizzo al responsabile di settore di bandire una nuova procedura selettiva dell’importo complessivo di euro 190.033,77, per la durata di un anno con opzione di rinnovo per un anno ulteriore”.

Ma, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera g), dell’Allegato I.2 al d.lgs 36/2023 il Rup “decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare”.

Spetta, quindi, solo ed in via esclusiva al Rup di stabilire, con decisione del tutto propria e non soggetta ad incisioni ed ingerenze da parte di altri organi, come affidare l’appalto. La giunta, quindi, sebbene il Tar non l’abbia rilevato, ha adottato un atto di indirizzo del tutto illegittimo, per violazione charissima del principio di separazione e del precetto normativo altrettanto cristallino posto a riservare esclusivamente al Rup la decisione sui sistemi di affidamento, in quanto caratterizzata da un contenuto squisitamente tecnico, in alcun modo riferibile alle funzioni dell’organo di governo.

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