A cosa servono le previsioni di bilancio?

La recente deliberazione della Corte dei conti della Basilicata n. 11/2026/PRSE (ripresa da Enzo Cuzzola su IlSole24Ore) suggerisce alcune riflessioni sul tema del bilancio autorizzatorio degli enti locali.  I magistrati contabili stigmatizzano il “forte scostamento tra le previsioni e gli accertamenti registrati soprattutto al Tit. IV delle entrate, innanzitutto” rilevando che “esso è indice di…

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La recente deliberazione della Corte dei conti della Basilicata n. 11/2026/PRSE (ripresa da Enzo Cuzzola su IlSole24Ore) suggerisce alcune riflessioni sul tema del bilancio autorizzatorio degli enti locali. 

I magistrati contabili stigmatizzano il “forte scostamento tra le previsioni e gli accertamenti registrati soprattutto al Tit. IV delle entrate, innanzitutto” rilevando che “esso è indice di una non corretta programmazione e di un vulnus al principio dell’attendibilità del bilancio”. 

Il bilancio di previsione, nell’attuale ordinamento contabile, deve indicare l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio cui esso si riferisce. 

È evidente che sovrastimare le previsioni di entrata porta a sovrastimare quelle di spesa, dovendo il bilancio essere costruito in pareggio. Ma questa sovrastima non altera gli equilibri di bilancio. Occorre infatti ricordare che l’autorizzazione di spesa è subordinata all’accertamento dell’entrata (e non al suo semplice stanziamento). 

Non solo: ma nella determinazione di impegno della spesa devono essere riportati gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio (che deve essere al titolo IV, V o VI). 

È questa correlazione che garantisce gli equilibri, non quella a livello di stanziamenti, che definisce un mero equilibrio prospettico. Seguendo la logica della Corte e volendo evitare la sovrastima a preventivo gli enti dovrebbero stanziare le entrate e le spese correlate solo quando hanno la certezza del finanziamento. 

In termini pratici, se un ente ha presentato una richiesta di finanziamento non dovrebbe stanziare nulla finché il contributo non viene assegnato. Questo, però, può portare a rallentamenti dell’attività di spesa, oltre che a moltiplicare le variazioni di bilancio, vanificando almeno in parte la valenza programmatoria del preventivo. 

È vero che il consiglio potrebbe conoscere le strategie dal DUP, ma in questo modo vi sarebbe un disallineamento fra quest’ultimo e il bilancio (altro tema spesso attenzionato dagli organi di controllo). 

Ancora una volta si ha la sensazione che vi siano troppe sovrastrutture che portano a perdere di vista i nodi reali dei problemi.

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