Fioccano i “chiarimenti” di ARERA sul tema del bonus rifiuti, che spesso però chiariscono ben poco, a conferma della farraginosità di questo istituto, come già da noi evidenziato in un altro articolo.
Con il comunicato pubblicato il 30 marzo nella sezione dedicata agli operatori l’Autorità ha precisato che la misura nazionale deve essere applicata a monte dell’applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni locali. In questo modo, è stato superato il dubbio interpretativo originato dal precedente comunicato, che sembrava sposare la tesi opposta, con il rischio di evidenti distorsioni.
Vi sono però altri aspetti rilevanti che rimangono incerti, a partire dall’impatto sul TEFA. Ricordiamo che l’importo del bonus è pari al 25% della TARI o della tariffa corrispettiva dovuta. Ai fini del calcolo, la base è determinata:
• al lordo delle componenti perequative;
• al netto dell’IVA, se dovuta;
• al netto del TEFA;
• al netto di eventuali ulteriori corrispettivi riferiti ad attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani;
• al netto di eventuali conguagli o ulteriori importi non riferibili all’annualità di competenza.
La disciplina ARERA sembra collocare il TEFA al di fuori della base di calcolo del bonus sociale rifiuti; pertanto, il TEFA non rientra nell’importo agevolabile. Dovrebbero essere esclusi, quindi, ricalcoli dei relativi importi.
Ma anche su questi attendiamo chiarimenti da ARERA. Auspicabilmente chiari.
