La sentenza del Tar Marche-Sez.I- del 17 aprile 2026, n. 520 riguarda la nozione di “contingibilità” nelle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, ex artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000 e sulla imprescindibilità o meno, ai fini della legittima adozione del provvedimento extra ordinem, del presupposto della imprevedibilità dell’evento di pericolo o dannoso.
In tema di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, la “contingibilità” (e cioè la situazione “contingente” che giustifica l’intervento extra ordinem del pubblico potere, ex artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000), viene certamente in rilievo quando si sia verificato (o sia in atto) un evento eccezionale ed ‘imprevedibile’ (come, ad esempio, una improvvisa frana; un inatteso terremoto di forza inaudita) foriero di pregiudizio grave ed attuale per la collettività (o per una determinata collettività).
La situazione “contingente” che giustifica l’intervento extra ordinem, ex artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000, del pubblico potere può verificarsi anche – e sia la ratio della normativa che la concreta prassi amministrativa avallano tale orientamento – quando vi sia il “pericolo imminente”, e dunque il “rischio attuale”, che l’evento accidentale foriero di pregiudizio per la pubblica incolumità possa verificarsi nell’immediatezza temporale.
E’ evidente che anche in tale seconda ipotesi, si è in presenza di una situazione contingibile, nella quale occorre intervenire in via d’urgenza (dunque improcrastinabilmente) per scongiurare un pericolo (imminente ed attuale), ma (e pur se) – a ben guardare – previsto e prevedibile. Ed invero il concetto di “pericolo” (o di “rischio”) implica – intrinsecamente e per logica – quello di prevedibilità: un’azione pericolosa altro non è che un’azione che si prevede possa recare danno. E la stessa argomentazione vale per le attività “rischiose”.
Ove non si interpreti la normativa che conferisce il potere amministrativo di agire mediante ordinanze contingibili ed urgenti, in modo estremamente (ed eccessivamente) riduttivo (con l’effetto di compromettere l’efficacia dell’azione amministrativa nei momenti di pubblico pericolo), deve trarsi la (più equilibrata) conclusione che fra i presupposti (imprescindibili) per l’esercizio del “potere extra ordinem” non vi è necessariamente la “imprevedibilità” dell’evento dannoso”.
Tanto sopra precisato, non resta che concludere – sul punto – che ciò che preminentemente rileva ai fini della valutazione positiva sulla legittimità di un’ordinanza contingibile e urgente, è la circostanza che al momento della sua emissione il pericolo sussista e sia ancora grave ed imminente, tale – cioè – da non consentire condotte dilatorie. Il presupposto per l’adozione del provvedimento non può dirsi venuto meno – dunque – se (e/o finchè) la situazione di grave pericolo rimanga (e/o sia rimasta) immutata (o, come nel caso dedotto in giudizio, sia addirittura via via peggiorata), e pertanto continui a connotarsi – seppur a distanza di tempo dal momento in cui si è verificata – come permanente ed attuale. E ciò, dunque, non ostante la situazione circostanziale riveli semplicemente un “rischio” o un “pericolo”, purchè grave ed imminente; e cioè un evento comunque prevedibile e ritenuto tale.
L’ordinanza sindacale impugnata è dunque legittima in quanto nel momento in cui è stata adottata, sussisteva ancora l’attualità del “pericolo”, cioè il rischio concreto e imminente che il dissesto statico del muro potesse provocare un (seppur prevedibile) danno grave.
Le superiori osservazioni si conformano al pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa che afferma da tempo risalente che il decorso del tempo non consuma il potere di emettere l’ordinanza contingibile ed urgente, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell’attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché la necessità dell’intervento urgente del Sindaco va rapportata all’effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento dell’adozione dell’ordinanza; mentre la circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo aggrava la situazione di pericolo (TAR Lazio-Roma, Sez. II, 4 dicembre 2019, n. 13898; Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2019, n. 5150, TAR Campania-Salerno, Sez. I, 17 ottobre 2019, n. 1782; Cons. Stato, Sez. V, 04 febbraio 2015, n. 533)
