No al whistleblowing per finalità personali e per contrasti di lavoro.

Al fine di chiarire il perimetro delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti, noto come whistleblowing, la normativa vigente e le linee guida Anac, stabiliscono cosa può essere oggetto di segnalazione e cosa no.  La distinzione è molto importante perché solo le segnalazioni tipizzate dal legislatore possono essere trattate nel canale del whistleblowing e…

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Al fine di chiarire il perimetro delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti, noto come whistleblowing, la normativa vigente e le linee guida Anac, stabiliscono cosa può essere oggetto di segnalazione e cosa no. 

La distinzione è molto importante perché solo le segnalazioni tipizzate dal legislatore possono essere trattate nel canale del whistleblowing e determinano la protezione del segnalante, dei facilitatori e dei colleghi, disposta dal decreto legislativo 24/2023, in merito a possibili ritorsioni. Al contrario le segnalazioni al di fuori del perimetro legislativo, non hanno il medesimo trattamento.

In particolare non possono formare oggetto di segnalazione mediante il canale whistleblowing esemplificativamente:

  • le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, 
  • discriminazioni tra colleghi, 
  • conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, 
  • segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato;  

Le segnalazioni possono riguardare ad esempio gli ambiti dei reati ambientali, contro la pubblica amministrazione, finanziari, reati o illeciti attinenti agli appalti, illeciti contabili e civili in cui il soggetto danneggiato è la pubblica Amministrazione, etc.. a cui è sotteso un evidente pubblico interesse e sono esclusi interessi personali.

Sui limiti alla protezione del segnalante in casi di interessi personali si veda Cassazione civile sez. lav., 27/06/2024, n. 17715 : “La normativa di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 ratione temporis applicabile (c.d. “whistleblowing”), non può essere estesa fino a ricomprendere improprie attività investigative poste in essere dal lavoratore, in violazione dei limiti di legge, per raccogliere prove di illeciti nell’ambiente di lavoro, né può riconoscersi efficacia scriminante alle segnalazioni effettuate per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori.”

Nell’ambito della procedura istruttoria delle segnalazioni pertanto deve essere prioritariamente svolta un’analisi di ammissibilità e qualora la segnalazione riguardi ambiti esclusi, deve essere disposta l’archiviazione.

Il decreto 24/2024, fa salve le discipline specifiche su determinate attività che hanno una protezione rafforzata di segretezza, per le quali prevale la speciale disciplina su quella del whistleblowing, tra cui:

Informazioni classificate. Le classifiche di segretezza, disciplinate nel nostro ordinamento dall’art. 42 della legge n. 124/2007, sono apposte dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza delle informazioni per i soggetti che abbiano necessità di accedervi o a ciò abilitati, in ragione delle loro funzioni istituzionali. La ratio risiede, quindi, nella necessità di proteggere per motivi di sicurezza le informazioni classificate dall’accesso non autorizzato;   

norme di procedura penale. In particolare, va salvaguardato l’obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p;   

➢ disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al Regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;   

➢ disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.  

Con riferimento alla specialità della disciplina della segretezza nelle materie indicate dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 24/2023, il Consiglio di Stato ha precisato: “Premesso che l’art. 1, comma 4, d.lg. n. 24 del 2023 rientra tra gli ambiti nei quali l’applicazione della direttiva (Ue) 2019/1937 non può pregiudicare la responsabilità degli Stati membri di garantire la sicurezza nazionale né il loro potere di tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza, per il personale militare e delle forze di polizia è salvaguardata l’applicazione delle corrispondenti normative di settore che, rispetto alle disposizioni in materia di whistleblowing, non possono ritenersi recessive o comunque derogate, in quanto funzionali alla tutela della «difesa nazionale» e «dell’ordine e sicurezza pubblica» che fanno parte del più ampio genus della «sicurezza nazionale».” Consiglio di Stato sez. I, 30/11/2023, n. 723.

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