Incandidabile chi riveste la carica di consigliere presso un altro comune

   La sentenza del Tar Lombardia- Brescia, Sez. II-  del 2 maggio 2026, n. 603 sulla legittimità o meno della esclusione di un candidato a consigliere comunale disposta, ex art. 56 del d. lgs. n. 267 del 2000 TUEL, perché l’interessato ricopriva -sia alla data di presentazione della candidatura sia al momento della deliberazione di non…

Data

   La sentenza del Tar Lombardia- Brescia, Sez. II-  del 2 maggio 2026, n. 603 sulla legittimità o meno della esclusione di un candidato a consigliere comunale disposta, ex art. 56 del d. lgs. n. 267 del 2000 TUEL, perché l’interessato ricopriva -sia alla data di presentazione della candidatura sia al momento della deliberazione di non ammissione – la carica di consigliere comunale presso altro Comune.

   In attuazione della suindicata sentenza è legittima la esclusione di un candidato a consigliere comunale, in occasione delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, che sia motivata con riferimento al fatto che la Sottocommissione elettorale ha rilevato, nei confronti dell’interessato, la sussistenza della causa di incandidabilità prevista dall’art. 56 del d. lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in quanto, diversamente da quanto dichiarato dal medesimo candidato nella dichiarazione di accettazione della candidatura, è risultato che il medesimo ricopriva (sia alla data di presentazione della candidatura sia al momento della deliberazione di non ammissione) la carica di consigliere comunale presso altro Comune, come attestato dal sindaco di detto Comune, con comunicazione inviata via pec alla Sottocommissione elettorale; in particolare, nella specie, è legittima la esclusione in quanto: 

     a) il termine di presentazione delle candidature era scaduto alle ore 12.00 del giorno 25 aprile 2026; 

     b) il ricorrente ha sottoscritto la dichiarazione di accettazione della propria candidatura in data 23 aprile 2026, dichiarando “di non essere consigliere in carica in altro comune”

    In realtà, a quella data egli era ancora consigliere in carica presso altro Comune, infatti, le dimissioni da tale carica sono state trasmesse dal ricorrente al Comune soltanto con pec del 27 aprile 2026 e depositate personalmente presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente il successivo 28 aprile 2026, e ivi protocollate in pari data. Le dimissioni sono quindi intervenute successivamente sia alla data di sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura (23 aprile 2026), sia alla data di presentazione della candidatura (25 aprile 2026), sia alla data di adozione del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla competizione elettorale (26 aprile 2026).

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