L’art. 12 del D.L. 107/2026 prevede modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che finora non hanno tenuto la contabilità civilistica, demandandone la definizione ad un decreto del MEF.
Tale indicazione sembra andare in continuità con il quadro attuale, nel quale, al di sotto dei 5.000 abitanti, non vi è l’obbligo di redigere un conto economico ma solo, appunto, un conto del patrimonio light.
In questo ambito, oggi quasi nessun ente adotta la contabilità economico-patrimoniale. Su un universo di 7904 comuni (meno dei proverbiali 8000 di qualche anno fa grazie ai mai abbastanza valorizzati processi di fusione), nel 2024 sono stati 4560 quelli che non hanno approvato, insieme al conto del bilancio, anche il conto economico e lo stato patrimoniale di matrice civilistica. Di questi, ovviamente, ben 4556 hanno meno di 5000 abitanti e quindi possono chiamarsi fuori in virtù della previsione di cui all’art. 232, comma 2, del Tuel.
Tale norma, come noto, consente ai comuni della prima fascia demografica di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e fa il paio con quella del successivo art. 233-bis che esonera la stessa platea dall’obbligo di predisporre il bilancio consolidato. Gli altri 4 comuni hanno più di 5000 residenti, ma hanno potuto avvalersi della stessa deroga in quanto derivanti dalla fusione di mini-enti e come tali soggetti allo stesso regime in virtù dell’art. 1, comma 118, della L. 56/2014 (Legge Delrio).
Ma il dato più interessante riguarda la percentuale di comuni sotto soglia che, a dispetto della facoltà di esonero, hanno comunque tenuto le scritture in partita doppia: in tutto, sono stati 968 su 5524 e quindi meno di uno su sei e per di più in calo rispetto ai 1063 del 2022.
Anche a regime, come detto, l’applicazione a regime dell’accrual sarà più graduale e passerà attraverso la definizione di forme di contabilità semplificata, coerenti ed integrabili con il sistema unico, soprattutto in relazione alle esigenze di consolidamento per sottosettore.
Questo nuovo assetto non pare molto diverso da quello attuale, nel quale gli enti che si avvalgono delle ricordate deroghe sono comunque tenuti ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata, redatta secondo le modalità indicate dal dm 14 ottobre 2021. Anche in tal caso, quindi, potrebbe delinearsi una continuità fra presente (dlgs 118/2011) e futuro (accrual).
Secondo la nota del Servizio Studi Dipartimentale della Rgs n. 148/2025 sarà necessario anche “effettuare una ricognizione delle forme di cooperazione o associative, in materia di gestione della contabilità, di cui beneficiano, o potranno beneficiare, gli enti di piccole dimensioni, anche ai fini dell’adeguamento dei relativi sistemi gestionali”. Qui il riferimento sembra essere alle forme di gestione associata (unioni di comuni e convenzioni), che però in rari cari hanno comportato un’effettiva centralizzazione della gestione contabile degli enti aderenti e quasi mai una effettiva uniformazione dei software.
Ciò che è certo è che impiantare il seme della contabilità economico-patrimoniale in terreni che finora hanno visto coltivare solo quella finanziaria richiederà uno sforzo e investimenti ancora maggiori, poco compatibili con l’idea che continua a serpeggiare di una riforma a costo quasi zero.
