Non risponde a logica e a tecnica giuridica corretta riferirsi ai termini di approvazione delle singole deliberazioni. Lo stesso vale per il termine del Piao.
Nel pregevole articolo pubblicato su NT+ del 15.5.2023, dal titolo “Il bilancio non blocca aliquote e tariffe”, Elena Brunetto e Patrizia Ruffini evidenziano che gli enti possono adottare i provvedimenti concernenti i tributi anche successivamente all’adozione del bilancio di previsione, purchè entro il termine del 31.5.2023, scadenza ultima normativa di adozione del bilancio di previsione.
E’ del tutto coerente e corretto con le logiche giuridiche che i termini per un certo adempimento siano fissati alla data finale disposta dalla legge o con decreti attuativi della legge e non dipendano dai provvedimenti o dalle decisioni adottate da ciascun singolo ente tenuto a detti termini.
La normativa tributaria assegna agli enti un termine preciso per l’adozione delle delibere su aliquote, tariffe e regolamenti delle entrate: si tratta della scadenza entro la quale approvare i bilanci. Ed è, come naturale che sia, la scadenza “edittale”, quella fissata dalla legge, non la scadenza “accidentale”, appunto connessa alla specifica approvazione dei singoli bilanci.
Pertanto, è perfettamente possibile che un ente nel 2023 approvi il bilancio, poniamo, a marzo, ma aliquote e tariffe entro il 31 maggio, termine ultimo di approvazione dei bilanci di previsione, fissato come termine nazionale generale.
La stessa logica dovrebbe prevalere per il Piao e le interpretazioni dell’Anac sembrano andare in questa direzione.
Di certo, l’articolo 8 del DM 132/2022 è scritto nel solito modo impreciso, col quale si funestano troppe disposizioni normative dell’ordinamento, sì da apparire sibillino e aperto a due possibili letture. Il comma 2 del citato articolo dispone: “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, e’ differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”.
Il deleterio utilizzo del plurale della parola bilancio ha fatto ritenere, ed ancora il dubbio in effetti è persistente, che la norma si riferisca non al termine ultimo “edittale” di approvazione dei bilanci, cioè il 31 maggio, bensì al termine particolare connesso alla data di effettiva approvazione del singolo bilancio del singolo ente.
Bastava fermare la frase alle parole “è differito di trenta giorni”. La logorrea, l’involuzione del pensiero e della scrittura, portano, invece, ad aggiungere parole su parole, complicando i concetti, sì da raggiungere l’eterogenesi dei fini, complicando quel che si penserebbe di semplificare.
Resta il fatto che, sul piano della stretta tecnica giuridica, il differimento di termini rende irrilevanti i provvedimenti adottati medio termine. Il riferimento per adempimenti connessi a quei termini non può che essere la disposizione generale ed astratta e non il provvedimento particolare. Perchè una certa scadenza condizioni un adempimento in conseguenza di uno specifico atto o provvedimento della PA agente, occorre un’espressa disposizione di legge.
