Se il buongiorno si vede dal mattino, la bozza della legge delega di riforma dell’ordinamento locale non promette nulla di buono.
Basti pensare alla cervellotica norma sui segretari comunali: si vuole garantirne addirittura l’indipendenza, ma “ferme restando le modalità di nomina, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in capo all’organo politico”: perfetta disposizione gattopardesca, per dare l’impressione che cambi tutto, mentre tutto resta come prima.
E che dire dell’indirizzo di introdurre “misure di flessibilità per il reclutamento” dei dipendenti, dirigenti compresi? Ma, cosa vuol dire flessibilizzare il reclutamento, se non di fatto violare l’articolo 97 della Costituzione ed introdurre forme di cooptazione, imbellettate da qualche simulacro di selezione, come previsto, in fondo, dalla sciagurata riforma Madia, per fortuna mai andata a buon fine, dalla quale il disegno pare chiaramente aver preso spunto?
Che si tratti di una derivazione di quel micidiale disegno di riforma del personale pubblico lo comprova un altro criterio, riguardante la disciplina della separazione delle funzioni di governo, rispetto a quelle gestionali: “distinguere, a tutti gli effetti di legge, tra la responsabilità dei dirigenti nell’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, e quella relativa alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente”. L’ennesima riedizione del tentativo di trasformare i dirigenti in parafulmini degli organi di governo: questi indirizzano, ma in realtà decidono, ma i dirigenti ed i responsabili se ne assumono le responsabilità.
Insomma, un brodo di norme e regole ancora una volta finalizzate ad avvitare l’ordinamento su se stesso, approfondendo e rafforzando esattamente le regole e le modalità operative che negli scorsi 30 anni hanno reso l’ordinamento degli enti locali un’accozzaglia indigeribile di norme velleitarie ed inefficaci.
Basti pensare alla chicca, consistente nel criterio teso all’approvazione dei bilanci: “disciplina del processo di formazione del bilancio di previsione al fine di favorire l’approvazione entro i termini previsti dalla legge, nonché revisione della disciplina dell’esercizio provvisorio al fine di garantire che il rinvio dei termini di approvazione del bilancio sia consentito esclusivamente agli enti locali effettivamente impossibilitati a rispettare la scadenza per l’approvazione del bilancio entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di riferimento”. Fantastico: si vuole “favorire” l’approvazione dei bilanci entro i termini, come ciò dipendesse dalle regole contabili e non dalla costante incertezza normativa determinata da leggi di bilancio che regolarmente stravolgono previsioni di entrata e spesa. Bellissimo, poi, l’intento di consentire il rinvio dei termini di approvazione del bilancio solo agli enti “effettivamente impossibilitati”: vedremo chi avrà il compito di verificare che gli enti siano davvero impossibilitati, e che questa impossibilità sia “effettiva”.
