La (per molti) inattesa e da Anci (non senza fondamento) contestata applicazione immediata del D.M. 25 luglio 2023 suscita fra gli addetti ai lavori numerosi interrogativi, alcuni dei quali a parere di chi scrive facilmente risolvibili (altri decisamente meno).
Fra i primi, va annoverato quello riguardante la natura e la cogenza delle scadenze intermedie individuate dal provvedimento per definire sul piano temporale le tappe del procedimento di predisposizione dei bilanci di previsione.
A partire dalla data ormai passata del 15 settembre per la presentazione dei bilanci tecnici (che negli enti di piccola dimensione e in quelli che hanno attribuito la gestione del proprio bilancio alle unioni di comuni è differita al 30 settembre), passando per quelle intermedie, mentre non ci sono dubbi sul fatto che quella finale del 31 dicembre sia perentoria.
Tutte le altre, invece, sono palesemente ordinatorie, assumendo un carattere endoprocedimentale. Pertanto, non sembra precluso agli enti di collocare in modo differenziato i vari step sulla linea del tempo, fermo restando (almeno negli auspici degli estensori della riforma) il traguardo finale.
Per cui, ad esempio, ben si potrebbe ampliare la fase di esame da parte dei responsabili delle entrate e delle spese o quella per le valutazioni dell’organo esecutivo e finanche quello (già previsto dalla disciplina previgente) per l’approvazione di Giunta.
Non sembra possano configurarsi, in simili casi, conseguenze sul piano della legittimità degli atti ed è assolutamente fisiologico che ogni ente possa e debba autodeterminarsi, comprimendone altre. Del resto, sono numerose le amministrazioni che da anni approvano il preventivo nei termini, magari seguendo percorsi ormai rodati che sarebbe controproducente snaturare.
Più generale, pare la questione sull’opportunità di valutare un intervento a livello regolamentare. Scelta senza dubbio utile, salvo le riserve che derivano dal rischio che intervengano ulteriori correttivi ai principi contabili, come richiesto da più parti.
Le osservazioni di Matteo Barbero sono molto pertinenti e colgono nel segno. In aggiunta, pare necessario evidenziare come le incertezze manifestate da tanti operatori dimostrino l’inaccettabile invasione del DM 25.7.2023 nell’autonomia non solo regolamentare, ma soprattutto gestionale degli enti locali.
Infatti, si è creato l’imbarazzo – che Barbero risolve in maniera arguta e corretta – rispetto ai termini procedurali disposti dal DM.
E’ accettabile de il Mef entri sin nel dettaglio dell’organizzazione interna degli enti locali? Può considerarsi costituzionalmente legittimo il DM e costituzionalmente orientato, laddove pervasivamente, quasi il Mef agisse da “capo ufficio” detti tempi e modi operativi?
Certamente no. Ed è questo l’aspetto più grave della vicenda: il Governo e la commissione Arconet (sicuramente andata fin troppo oltre i limiti del proprio mandato) pensano di poter risolvere il problema dei rinvii dei bilanci, imponendo modalità gestionali agli enti locali e anche l’assurda esplicitazione di motivazioni particolari alla decisione di avvalersi degli eventuali rinvii, da parte dei consigli.
Peccato che:
- il rinvio viene disposto con un decreto del Ministero dell’interno, ovviamente discusso in sede di Consiglio dei ministri, in base ad una precisa disposizione di legge: talchè è semplicemente assurdo, e frutto di chi non ha chiare cognizioni del funzionamento dei sistemi giuridici, immaginare che possa essere illegittimo per gli enti locali avvalersi del rinvio dei termini;
- se il Governo dà mandato al Viminale di rinviare i termini, non è perchè i comuni sono piccoli e neri, brutti e cattivi, bensì perchè, come sempre, vi sono problemi enormi nella quadratura dei conti di un bilancio dello Stato sempre soffocato e malconcio; conti, per altro, che molte volte si sono fatti quadrare qualche volta proprio saccheggiando la contabilità locale, tra manovre su Ici, Imu, Tari, Tarsu, tassa sui pernottamenti, tetti alle assunzioni, compensazioni mai complete delle tasse abolite, continue compressioni all’autonomia tributaria: chiudere in maniera credibile i bilanci locali in simi circostanze è oggettivamente piuttosto difficoltoso.
Dunque, non vi è dubbio: i termini operativi previsti dal DM 25.7.2023 sono solo indicativi e di sicuro non perentori. Ma, guardando l’assetto istituzionale e costituzionale, l’intero DM 25.7.2023 dovrebbe considerarsi niente più se non un esercizio di stile da parte degli esperti che dalle loro torri d’avorio, nella pochissima conoscenza operativa e concreta degli enti locali, hanno scritto la loro tesina, immaginando una realtà inesistente: il DM, infatti, è certamente incostituzionale e il suo valore cogente è prossimo al sottozero.
Anche perchè sfugge completamente chi possa eccepire la legittimità del superamento dei termini e delle motivazioni addotte dai consigli per attivare comunque il rinvio dei bilanci.
Un episodio molto negativo della normativa, questo DM 25.7.2023, che sarebbe da eliminare e mandare per sempre alla damnatio memoriae.
Luigi Oliveri
